Consiglio di Stato, sez. II, 7 aprile 2024, n. 2974

Procedimento amministrativo – Istituti di semplificazione – SUAP – Competenze – Istanza estranea al perimetro di competenza – Insussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento

Lo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le strutture denominate “sportelli unici per le attività produttive” hanno una sorta di competenza trasversale che, pur non sostituendosi a quelle delle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha un rilievo autonomo, fungendo da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.

È inconfigurabile un’istanza rivolta allo sportello unico per le attività produttive al di fuori del perimetro procedimentale di sua competenza, e, pertanto, è inidonea a far sorgere, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.

A fronte di un’istanza rivolta allo sportello unico al di fuori dai casi di sua “competenza” non sussiste alcun obbligo di concludere il procedimento e di rispettare le regole di partecipazione  di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, essendo irrilevante che  l’amministrazione cui è riferibile l’istanza si raccordi direttamente con l’interessato.