Tar Liguria, Genova, sez. II, 13 maggio 2025, n. 542
Abuso edilizio – Esercizio del potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso – Istanza in sanatoria – Vizi sostanziali – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Natura giuridica e oggetto – Potere vincolato – Interesse pubblico in re ipsa – Onere motivazionale attenuato – Condizioni fisiche e materiali del trasgressore – Non rilevanza nella fase repressivo-sanzionatoria – Compensazione tra volumi relativi a fabbricati differenti – Esclusione
In materia sanzionatoria edilizia, quando vengano in discussione vizi sostanziali e non meramente formali, l’interesse pubblico è sempre considerato in re ipsa e non richiede motivazione, neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione quale sanzione applicabile rispetto all’illecito edilizio e in considerazione delle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l’amministrazione deve esercitare in materia ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001, ma attengono alla diversa fase dell’esecuzione di detto provvedimento, condizionando l’attività dell’amministrazione competente ad eseguire l’ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l’impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse.
Allorquando il Comune eserciti il potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio. Ciò in quanto l’abuso edilizio e paesaggistico, rivestendo i caratteri dell’illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio e alla tutela del paesaggio, sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente. Da ciò discende che, ai fini della repressione dell’illecito de quo, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione dispone l’applicazione della sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell’illecito stesso, colui che ha realizzato l’abuso svolgendo un’attività già illecita al momento della sua esecuzione mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.
L’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla. La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Attesa la ratio degli artt. 146 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004, che mirano a preservare il paesaggio come “forma” del territorio, deve escludersi in radice, in materia paesaggistica, la possibilità di operare una sorta compensazione tra volumi relativi a fabbricati differenti.
L’ art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, laddove esclude la sanabilità di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, dev’essere inteso nel senso che la relativa valutazione va compiuta con riguardo a ciascun singolo manufatto oggetto d’intervento, il che preclude la possibilità di “compensare” tra loro volumi relativi a fabbricati differenti, tranne il caso in cui questi ultimi siano immediatamente adiacenti, così da formare, in sostanza, un unico corpo di fabbrica.