Tar Toscana, Firenze, sez. I, 2 aprile 2025, n. 633

Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Gestione unica e accentrata e gestione autonoma – Rapporto regola-eccezione

La disciplina della gestione del servizio idrico integrato configura quest’ultimo quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”, la cui specificità è costituita dalla sussistenza di un principio di ordine generale, anche testualmente espresso (cfr. art. 149-bis, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica ed accentrata costituisce la regola (arg., oltre che dal richiamato art. 149-bis, anche dall’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione (arg. da 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006). Circostanza quest’ultima confermata anche dall’art. 5 d.lgs. 201/2022.

Dalle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 dedicate alla materia non si evincono, invece, indicazioni circa una preferenza espressa dal legislatore in favore di alcune forme di gestione del servizio rispetto ad altre.

Dunque, se si vuol dare all’espressione “gestioni in forma autonoma esistenti” un’interpretazione coerente con le indicazioni desumibili dalla lettera delle disposizioni del decreto, deve ritenersi che l’autonomia alla quale si fa riferimento non attiene tanto alla forma di gestione prescelta dall’ente titolare del servizio, quanto piuttosto alla relazione con la “tendenza-principio” stabilita dal legislatore verso la gestione accentrata con il rapporto regola-eccezione sopra tratteggiato.

La gestione autonoma ai sensi della lettera b) costituisce così un’eccezione alla regola generale della gestione unica e in tal senso deve intendersi il requisito dell’autonomia.