Tar Valle d’Aosta, Aosta, sez. unica, 27 marzo 2025, n. 9

Intervento edilizio – Prossimità al tracciato delle linee ferroviarie – Distanze minime – Deroghe – Condizioni

L’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, stabilisce – quale regola generale – che «Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia». In via eccezionale, l’art. 60 dello stesso d.P.R. n. 753 del 1980 stabilisce poi che, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.C.T.C. riduzioni alle distanze prescritte (tra gli altri, dall’art. 49). Quattro sono quindi le condizioni che vanno verificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni eccezionali in deroga: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali.