Vincolo paesaggistico

La visibilità dell’opera dall’alto ai fini dei vincoli paesaggistici

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6893

Beni culturali, paesaggisti e ambientali – Vincolo paesaggistico – Visibilità dell’opera dall’alto – Irrilevanza ai fini paesaggistici – Percezione del territorio – Prerequisito di rilevanza paesaggistica

La mera visibilità dell’opera dall’alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l’intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo. L’elemento della percezione del territorio costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica che deve sussistere, ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Vincolo paesaggistico e fascia di rispetto

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 luglio 2025, n. 8

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Fascia di rispetto – Argini e sponde – Aree sopraelevate

La lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate.

Stazioni radio base di telefonia mobile e vincoli paesaggistici

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ordinanza 25 marzo 2025, n. 111

Realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile – Vincolo paesaggistico – Interessi rilevanti – Innovazioni indispensabili – Tutela del bene paesaggio dinamica e flessibile

In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico, vengono in considerazione, da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla diffusione delle stesse e, dall’altro, l’interesse parimenti pubblico alla tutela degli elementi di pregio del territorio. Le amministrazioni preposte, pertanto, nel difficile e delicato compito di contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto dell’impianto di telecomunicazioni ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato. La tutela del bene paesaggio deve quindi essere intesa in senso dinamico e flessibile. Le misure a disposizione non sono solo e necessariamente quelle che impongono l’assoluta immodificabilità del territorio, ma in via prioritaria quelle che consentono di integrare nello stesso nuovi elementi, particolarmente quando le innovazioni siano indispensabili allo sviluppo del Paese. In tale prospettiva, diventa doveroso ricercare soluzioni anche innovative sotto il profilo architettonico, e che vadano oltre le misure mitigative tradizionalmente praticate. Lo sviluppo naturale di questa impostazione è la ricerca di elementi o caratteristiche (forma, colori, proporzioni, interazione con le essenze vegetali) che siano in grado di rendere l’infrastruttura non solo poco disturbante, ma in qualche modo gradevole nel contesto.

Abuso edilizio, sanatoria e valutazioni istruttorie

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 7 agosto 2023, n. 512

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Valutazione esistenza vincolo paesaggistico

La compatibilità dell’opera da condonare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico, al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. Pertanto, l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se, in ipotesi, l’edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.

Vincolo paesaggistico

Consiglio di Stato, sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6578

Vincolo paesaggistico – Pontili di attracco – Autorizzazione – Diniego

Il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito della sequenza di atti ed attività preordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica.

Nella particolare materia della tutela del paesaggio, quando si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato.