valutazione impatto ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2025, n. 1606

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Valutazione di Impatto Ambientale – Procedimento di verifica di assoggettabilità – Criteri – Natura giuridica – Screening – Normativa Regione Emilia Romagna

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, TUA (recante modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. Ai sensi del comma 7, qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Il c.d. screening di cui all’art. 19, d. lgs. n. 152/2006, posto in essere dall’amministrazione interessata, svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica, sì che l’amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA.

La procedura di controllo sull’assoggettabilità a VIA è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto.

L’art. 11, comma 4, l. r. n. 4/2018, al riguardo, prevede che «il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d’intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa».

La Valutazione d’Impatto Ambientale

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2025, n. 5466

VIA – Natura giuridica – Ratio e finalità – Termini di efficacia

Come evincibile dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell”ambiente), la valutazione di impatto ambientale mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli  obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, che si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di valutazione di impatto ambientale mira ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, al fine di  proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

La V.i.a. costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. La stessa non si sostanza in un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, venendo con essa esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.

La previsione della durata di efficacia della V.i.a.  di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 – riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga – non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma, è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche ) e delle successive,  da cui si evince l’attenzione  riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle “migliori tecniche disponibili” – necessariamente mutevoli nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti.

Trasferimento funzioni in materia di VIA

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7314

Ambiente – V.I.A. – Verifica di assoggettabilità – Conferimento da parte delle Regioni ai Comuni – Legittimità

È legittimo il conferimento da parte delle Regioni ai Comuni di funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. screening), ai sensi dell’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (codice dell’ambiente), che espressamente la prevede per le funzioni in materia di V.I.A., in quanto lo screening partecipa della medesima natura della V.I.A. ed è disciplinato nell’ambito del titolo III della parte I del codice dell’ambiente, complessivamente dedicato alla “valutazione di impatto ambientale”.