Poteri pianificatori e tutela dell’affidamento
Tar Lombardia, Milano, sez. II, 14 maggio 2026, n. 2378
Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Affidamento – Eccezionalità – Ipotesi applicative – Sovradimensionamento degli standard – Onere motivazionale rafforzato
Con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
È consolidato l’orientamento secondo il quale in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, che come rilevato non sussistono nella fattispecie oggetto di scrutinio.
Con riguardo al sovradimensionamento degli standard, la giurisprudenza richiede l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge soltanto laddove si abbia riguardo all’intero territorio comunale, mentre non si richiede affatto una motivazione puntuale e rafforzata nel caso il sovradimensionamento riguardi singole aree.
