Tributi locali

L’avviso di accertamento e gli oneri motivazionali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 32102

Enti locali – Tributi locali – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Motivazione – Superficie e tipologia degli impianti – Autorizzazione amministrativa – Decadenza – Termine quinquennale

L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria – quali superfici, tipologia degli impianti, categoria tariffaria e importi dovuti – anche mediante rinvio agli atti generali dell’ente (regolamenti e delibere comunali), senza necessità di specificare le fonti probatorie o le attività istruttorie svolte, che possono essere oggetto di verifica nella fase contenziosa.

È stato inoltre ribadito che l’imposta deve essere determinata sulla base dei “mezzi disponibili” autorizzati dall’amministrazione comunale, e non già con riferimento al mezzo pubblicitario effettivamente utilizzato. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione qualora il contribuente abbia versato l’imposta in misura inferiore rispetto a quella dovuta in relazione alle dimensioni e alla tipologia degli impianti autorizzati.

Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell’atto impositivo è risultata tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della legittimità dell’accertamento emesso dal Comune.

Licenze e potestà regolamentare

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 23 aprile 2025, n. 338

Attività produttive – Licenze e autorizzazioni – Requisiti e condizioni per il rilascio – Tributi locali – Obblighi di pagamento

In virtù di un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata dell’art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, gli enti locali possono subordinare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni, in favore degli esercenti di un’attività commerciale, alla condizione della verifica del regolare pagamento dei tributi locali, unicamente con riguardo alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento.

Tributi locali – ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.