Titolo edilizio

Titolo edilizio non più reperibile

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 23 giugno 2026, n. 1389

Titolo edilizio – Irreperibilità – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Carenza istruttoria e motivazionale

È illegittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nei confronti di un immobile per il quale risulti pacificamente rilasciato un titolo edilizio originario non più reperibile agli atti dell’amministrazione, ove quest’ultima non abbia debitamente valorizzato gli elementi probatori prodotti dal privato a dimostrazione della preesistenza delle opere contestate, fondando viceversa l’accertamento della difformità su dati parziali e non dirimenti, in violazione dell’onere di compiuta descrizione delle opere abusive, di accertamento della loro esecuzione in assenza o difformità dal titolo e di puntuale individuazione della norma applicata.

Oneri di costruzione e tassatività delle cause di esclusione

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 7 maggio 2026, n. 614

Titolo edilizio – Permesso di costruire – Onerosità – Contributo di costruzione – Riduzione – Esonero – Tassatività

Nell’ordinamento giuridico e, in particolare, in materia di edilizia ed urbanistica, vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire. Non mancano ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, che sono tassative e di stretta interpretazione e che, in quanto costituiscono eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, richiedono una copertura legislativa.

Titoli edilizi e manufatti ante 1967

Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2026, n. 2044

Titolo edilizio – Stato legittimo immobile – Fabbricato realizzato prima del 1967 – Valenza probatoria del titolo edilizio – Prova della diversa consistenza

Per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l’eventuale titolo edilizio, sebbene non  necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello “stato legittimo” dell’immobile, anche per delimitare l’ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto. Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.

SCIA, interventi in difformità e “comportamento scorretto” della PA

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161

Titolo edilizio – SCIA – Interventi in difformità – Poteri di vigilanza e repressione – Sussistenza – Responsabilità della P.A.

In materia edilizia, la presentazione della SCIA non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l’attività sia eseguita in difformità dal titolo abilitativo. In tali ipotesi, la PA conserva i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercitabili senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti.

La SCIA non produce effetti abilitativi qualora difettino i presupposti sostanziali richiesti dalla legge o le dichiarazioni rese dall’interessato risultino non corrispondenti allo stato legittimato o alla disciplina urbanistica vigente. In tali casi, ai sensi dell’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non si perfezionano gli effetti favorevoli della segnalazione.

La responsabilità della pubblica amministrazione per comportamento scorretto può configurarsi anche in presenza di un provvedimento finale legittimo, qualora la condotta tenuta nel corso del procedimento violi i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del privato.

Titolo edilizio, legittimazione e dicatio ad patriam

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 11 febbraio 2026, n. 147

Titolo edilizio – Rilascio – Presupposti – Legittimazione – Dicatio ad patriam – Nozione – Indisponibilità giuridica e materiale

Per ottenere un titolo edilizio è necessario essere legittimati a richiederlo, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a tal fine è necessario che il richiedente dimostri, non soltanto di avere la disponibilità giuridica del bene sul quale esercitare il proprio ius aedificandi in base ad un titolo idoneo (di natura reale o anche solo obbligatoria), ma anche di averne la disponibilità materiale, giacché soltanto la compresenza di entrambi gli elementi fa sì che il richiedente possa vantare quella “relazione qualificata con il bene”, in presenza della quale l’ordinamento e la giurisprudenza consentono l’esercizio dell’attività edificatoria.

Non sussiste, in capo al richiedente un titolo edilizio, la disponibilità giuridica e materiale del bene sul quale edificare, e quindi la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, nel caso in cui il bene sia attualmente occupato dalla pubblica amministrazione e destinato ad un uso pubblico, in forza di un comportamento inequivoco del proprietario del bene qualificabile come dicatio ad patriam.

La dicatio ad patriam costituisce un autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico (e delle servitù di uso pubblico ad essi assimilabili), e si perfeziona allorché il proprietario del bene, oggettivamente idoneo a soddisfare un’esigenza comune di una collettività indeterminata di cittadini, lo metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera tolleranza o precarietà, a disposizione della collettività stessa, mediante un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione del bene all’uso pubblico, seguito dall’effettivo esercizio di tale uso, senza che sia necessario il decorso del termine ventennale proprio dell’usucapione.

Titoli edificatori e titoli di disponibilità

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 340

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Condizioni – Diritto a costruire – Natura giuridica

Per edificare è necessaria la disponibilità dell’area, ciò che postula una relazione qualificata a contenuto reale con il bene non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizza a disporre con un intervento costruttivo. In questo senso può ammettersi la richiesta da parte di altro titolare del diritto sul bene, reale o anche obbligatorio, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario.

Titoli edilizi e restituzione degli oneri di urbanizzazione

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 7 novembre 2025, n. 3613

Titolo edilizio – Condizioni per il rilascio – Oneri di urbanizzazione e di costruzione – Ratio – Restituzione – Eccezioni – Convenzione urbanistica

Come noto l’art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di corrispondere il suddetto contributo non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio, ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Secondo la stessa giurisprudenza, questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo – non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base. A questo proposito si rileva che le amministrazioni, con la sottoscrizione della convenzione, assumono anche esse degli obblighi (quali consentire la trasformazione di vaste aree del loro territorio e realizzare le opere di urbanizzazione a ciò correlate), confidando nella possibilità di utilizzare gli importi che il privato si obbliga in quella sede a versare per eseguire gli interventi ritenuti necessari ad assicurare un razionale sviluppo territoriale. Se si consentisse al privato di svincolarsi liberamente dal suo obbligo, l’affidamento dell’amministrazione sorto con la sottoscrizione della convenzione urbanistica verrebbe quindi ingiustamente leso. La giurisprudenza sopra citata ha altresì precisato che queste conclusioni valgono sia nelle ipotesi in cui la convenzione è ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato, sia in quella in cui l’intervento non sarà mai attuato, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio.

Istanza di titolo edilizio e silenzio assenso

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 20 novembre 2025, n. 290

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Cause ostative – Normativa Regione siciliana

In base all’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.reg Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.

Titolo edilizio e soccorso istruttorio

Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 7742

Titolo edilizio – Procedura di rilascio – Richiesta di aggiornamento – Modalità – Tipi di modifiche – Soccorso istruttorio – Operabilità

In base all’art. 20 del d.p.r. n. 380 del 2001, possono essere previsti due modi di richiesta di aggiornamento della pratica edilizia presentata:

a) una richiesta per modifiche di lieve entità prevista dal comma 4 (Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3);

b) una richiesta per documentazione più sostanziale, prevista dal comma 5 (Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa).

Dalla disposizione testé citata si evince che il soccorso istruttorio può (deve) trovare applicazione nel caso di richieste integrative di lieve entità o meramente documentali.

Annullamento del titolo edilizio e fiscalizzazione dell’abuso

Consiglio di Stato, sez. II, 19 settembre 2025, n. 7413

Abuso edilizio – Fiscalizzazione – Ipotesi applicative – Eccezioni – Impossibilità di riduzione in pristino – Natura

L’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 contempla tre diverse fattispecie di annullamento del titolo. La prima riguarda il caso in cui il titolo sia stato annullato perché affetto da un vizio di procedura emendabile. La seconda fattispecie è quella in cui il titolo sia stato annullato per un vizio di procedura insanabile e l’intervento è quindi abusivo, ma, essendo conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, può essere mantenuto previa applicazione di una sanzione pecuniaria, il cui integrale versamento produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. Il terzo caso è quello del permesso annullato per un vizio sostanziale, ossia perché l’intervento è contrastante con la disciplina applicabile, circostanza che preclude tanto la convalida, quanto la “fiscalizzazione” e impone il ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell’effettività della normativa urbanistica ed edilizia nonché dell’ordinato sviluppo del territorio nei termini disposti dalle Autorità cui è attribuita la funzione di governarlo.

Con riferimento alla seconda ipotesi, l’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 prevede, come eccezione alla regola della riduzione in pristino stato, la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso, ovverosia l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, soltanto «In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, (…) la restituzione in pristino». Quanto alla concreta individuazione di tale impossibilità di riduzione in pristino, essa non può che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l’art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si presterebbe a letture strumentali, consentendo sanatorie ‘ex officio’ di abusi attraverso lo strumento dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio originario. La riduzione in pristino, pertanto, deve risultare impraticabile alla luce di una valutazione tecnica e non di una ponderazione dei vari interessi in gioco.

La natura dell’impossibilità, in quanto riferita ad aspetti di ordine tecnico-costruttivo, esclude che essa possa essere rinvenuta nella temporanea indisponibilità dell’ente alla demolizione di ufficio (per ragioni finanziarie o altro), tenuto altresì conto della acquisizione conseguente all’inottemperanza alla disposta demolizione. Né essa può essere ravvisata nella circostanza che, per effetto della demolizione, si provocherebbe danno o pregiudizio alla restante costruzione di proprietà dell’autore dell’illecito (preesistente o legittimamente assentita) o a quella di terzi. Difatti, la commissione dell’illecito non esclude, per principio generale, che l’autore si faccia carico di tutte le conseguenze della propria condotta, ivi compresi i pregiudizi arrecati alla sua stessa res (o a quella altrui) per effetto della doverosa attività di restituzione in pristino. Posto che risulta difficile ipotizzare una attività di demolizione che non comporti danni o pregiudizi, anche minimi, alla costruzione preesistente o legittimamente assentita (mentre nel caso di immobile totalmente abusivo è, in linea di massima, da escludere l’impossibilità di demolizione), rinvenire l’impossibilità di demolizione nel mero danno così arrecato finisce per costituire, in pratica, un sostanziale aggiramento della regola che vede nella riduzione in pristino la ordinaria sanzione dell’abuso edilizio, così finendo con il “legittimare” un abuso e, tramite la fiscalizzazione – costituire, anche in questo caso, una sorta di “condono a titolo oneroso”. L’impossibilità di restituzione in pristino deve, quindi, essere individuata nei soli (eventuali) casi in cui la demolizione risulti tecnicamente impossibile (e ciò – si ribadisce – è difficile che riguardi immobili totalmente abusivi), ovvero laddove la stessa esponga a pericolo, non altrimenti ovviabile, la pubblica o privata incolumità; ovvero ancora nei casi in cui la demolizione comporti danni ingenti a terzi ed il risarcimento di questi risulti eccessivamente oneroso.