Titoli edilizi

Titoli edilizi e concorrenza di domande

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4004

Titoli edilizi – Permesso di costruire – Domande concorrenti – Criterio cronologico – Natura residuale – Diniego – Interessi pretensivi concorrenti – Conflitto

In presenza di più istanze di permesso di costruire tra loro incompatibili, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento; solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall’art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

È illegittimo il diniego di permesso di costruire (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull’esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo l’amministrazione arrestare l’esercizio del potere con una decisione di sostanziale “non liquet“, ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.

Titoli edilizi e competenze consiliari

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 19 marzo 2026, n. 728

Titoli edilizi – Permesso di costruire in deroga – Consiglio comunale – Competenza – Presupposti – Esclusione

In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.

Interdittiva antimafia e titoli edilizi

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 28 marzo 2025, n. 703

Titoli edilizi – SCIA – Interdittive antimafia – Disciplina – Applicabilità – Oneri comunali di accertamento – Rapporti con la Prefettura – Comunicazione antimafia liberatoria – Decadenza titolo edilizio

La disciplina delle interdittive antimafia si applica anche ai provvedimenti autorizzatori ed alle attività soggette a s.c.i.a. (nel caso di specie un B&B), imponendo al comune di verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veritiera e di richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria e di revocare e/o dichiarare decaduta la s.c.i.a., in presenza di un’informativa antimafia.

Trasformazione edilizia e SCIA

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 7 settembre 2023, n.  13642

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – SCIA – Vincoli

La trasformazione di un manufatto, ai fini dell’individuazione della corretta disciplina edilizia e urbanistica, va apprezzata nella sua globalità e nell’assetto finale della sua consistenza, senza che sia possibile scindere il risultato unitario nelle singole operazioni che lo compongono. Inoltre, se la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo, la S.C.I.A. con la quale venga divisato un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione deve contenere tutti gli elementi che consentano di ritenere abitabile un bene, ivi compresi gli aspetti igienico sanitari.

La S.C.I.A. priva del prescritto parere della Soprintendenza e quindi dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti in via successiva dall’art. 19, c. 3, e c.4, l. n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, quanto al più gravoso onere motivazionale prescritto dall’art. 21-nonies, ivi richiamato.