SUAP

Autorizzazione Unica Ambientale, SUAP e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2025, n. 7291

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – Rilascio, rinnovo e aggiornamento – Riparto di competenze – Normativa Regione Campania – Città Metropolitana – SUAP – Discrezionalità e vincolatività

L’articolo 2, comma 1, lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia, oggi Città Metropolitana, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune. Ai sensi dell’art. 2 comma e) del d.p.r. n. 59/2013, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Nella Regione Campania, l’autorità competente è stata indicata dalla legislazione territoriale, nella Città Metropolitana. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, quella prevista per il rinnovo e le modifiche della stessa sono poi disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6 del citato d.p.r. che attribuiscono alla “autorità competente” – id est, Città Metropolitana – la competenza ad adottare gli atti, appunto, di rilascio, rinnovo e modifica della A.U.A., ivi incluse pertanto le determinazioni di revoca o annullamento (in quanto di modifica del titolo), e nel SUAP l’organo preposto al materiale e definitivo rilascio del relativo provvedimento.

In questo contesto regolamentare, l’ambito operativo del SUAP, con riguardo alle attività di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA è circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e all’esercizio di una funzione interlocutoria con quest’ultimo.

La legislazione di settore (cfr d.p.r. n. 160/2010 e n. 59/2013) attribuisce, infatti, a tale organo il compito di fornire al soggetto richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e culturale. Il SUAP, in altri termini, si erge a mero organo coordinatore-attuatore la cui attività è priva di discrezionalità. Esso è deputato (rectius, obbligato) a rilasciare l’A.U.A. al soggetto privato istante una volta che sia stato adottato il relativo provvedimento da parte dell’autorità competente.

Più in particolare, il SUAP non può discostarsi dai provvedimenti della Provincia o della Città Metropolitana che confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento, né tantomeno esimersi dal rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente. Tanto si evince con riferimento alle prescrizioni contenute nel d.p.r. 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi previsti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale). Tra queste, assume particolare rilievo l’art. 4, comma 7, del citato Regolamento, in base al quale “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo”.

La voluntas legis è chiara nel senso di stabilire che ogni valutazione e decisione inerente l’A.U.A. spetta esclusivamente alla Provincia (nel caso di specie, alla Città Metropolitana). Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013 l’unica autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A. è la Provincia, salvo diversa indicazione della normativa regionale che, per quanto riguarda la Regione Campania, è individuata nella Città Metropolitana.

L’art. 4, comma 7, del Regolamento esplicita in modo chiaro e preciso il riparto delle competenze tra Provincia (id est, Città Metropolitana) e SUAP nell’ambito della procedura per il rilascio dell’AUA: mentre la prima è competente ad adottare il provvedimento autorizzativo, il secondo è semplicemente chiamato a rilasciare al soggetto richiedente la determinazione provinciale.

Quella del SUAP deve, pertanto, intendersi come attività vincolata consistente unicamente nell’obbligo di rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Consiglio di Stato, sez. II, 7 aprile 2024, n. 2974

Procedimento amministrativo – Istituti di semplificazione – SUAP – Competenze – Istanza estranea al perimetro di competenza – Insussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento

Lo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le strutture denominate “sportelli unici per le attività produttive” hanno una sorta di competenza trasversale che, pur non sostituendosi a quelle delle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha un rilievo autonomo, fungendo da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.

È inconfigurabile un’istanza rivolta allo sportello unico per le attività produttive al di fuori del perimetro procedimentale di sua competenza, e, pertanto, è inidonea a far sorgere, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.

A fronte di un’istanza rivolta allo sportello unico al di fuori dai casi di sua “competenza” non sussiste alcun obbligo di concludere il procedimento e di rispettare le regole di partecipazione  di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, essendo irrilevante che  l’amministrazione cui è riferibile l’istanza si raccordi direttamente con l’interessato.

Il SUAP

Consiglio di Stato, sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8086

SUAP – Natura giuridica – Funzioni e funzionamento – Nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti – Autorizzazione unica – Conferenza di servizi – Pareri

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività. Esso emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, fungendo in sintesi da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti.

L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione.