stazioni radio-base

Stazioni radio base di telefonia mobile e vincoli paesaggistici

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ordinanza 25 marzo 2025, n. 111

Realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile – Vincolo paesaggistico – Interessi rilevanti – Innovazioni indispensabili – Tutela del bene paesaggio dinamica e flessibile

In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico, vengono in considerazione, da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla diffusione delle stesse e, dall’altro, l’interesse parimenti pubblico alla tutela degli elementi di pregio del territorio. Le amministrazioni preposte, pertanto, nel difficile e delicato compito di contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto dell’impianto di telecomunicazioni ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato. La tutela del bene paesaggio deve quindi essere intesa in senso dinamico e flessibile. Le misure a disposizione non sono solo e necessariamente quelle che impongono l’assoluta immodificabilità del territorio, ma in via prioritaria quelle che consentono di integrare nello stesso nuovi elementi, particolarmente quando le innovazioni siano indispensabili allo sviluppo del Paese. In tale prospettiva, diventa doveroso ricercare soluzioni anche innovative sotto il profilo architettonico, e che vadano oltre le misure mitigative tradizionalmente praticate. Lo sviluppo naturale di questa impostazione è la ricerca di elementi o caratteristiche (forma, colori, proporzioni, interazione con le essenze vegetali) che siano in grado di rendere l’infrastruttura non solo poco disturbante, ma in qualche modo gradevole nel contesto.

Stazioni radio-base e autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9616

Pianificazione urbanistica – Opere di urbanizzazione primaria – Installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni – Vincoli paesaggistici – Autorizzazione paesaggistica

La disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica ma senza che ciò riverberi i suoi effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area.

Per l’installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.