sottoscrittori

Liste elettorali e superamento del numero massimo di sottoscrizioni

Tar Puglia, Bari, sez. III, 4 maggio 2026, n. 528

Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Numero delle sottoscrizioni – Limite massimo – Natura vincolante – Superamento – Vizio sostanziale – Conseguenze Inammissibilità di valutazioni discrezionali

Nel procedimento elettorale il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti.

La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.