sostituzione

Interdittiva antimafia, RTI e sostituzione della mandante

Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867

Contratti pubblici – RTI – Impresa mandante – Interdittiva antimafia – Sostituzione – Regime giuridico – Termine – Perentorietà – Ratio

La sostituzione dell’impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) –  norma speciale rispetto a quella dell’art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023,  n. 36 (codice dei contratti pubblici) – dovendo  la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto.

Sebbene l’art. 95 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto,  non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie  alcun intervento della stazione appaltante, né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il raggruppamento esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell’impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del raggruppamento che, entro tale termine devono manifestare alla stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla.

Il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, di cui all’art. 95, comma 1, secondo periodo,  del d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”)  previsto per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore, è coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del raggruppamento esecutore, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata.

Impedimento temporaneo del sindaco, sostituzione e delega di poteri

Tar Liguria, Genova, sez. I, 31 luglio 2025, n. 943

Amministrazione comunale – Impedimento temporaneo del Sindaco – Sostituzione e delega – Differenze – Ordinanze contingibili e urgenti

L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco.

Infatti, come precisato dalla giurisprudenza – anche di questa Sezione, la figura del Vice Sindaco, espressamente prevista dalla legge, è destinata, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest’ultimo, compresa quindi l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del Sindaco.

Le ordinanze contingibili e urgenti, al pari di altri provvedimenti, possono essere adottate anche dai sostituti del Sindaco quando questi sia temporaneamente impedito). L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco e, in caso di impedimento di quest’ultimo – in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa – la giurisprudenza ammette la sostituzione anche da parte dell’Assessore anziano.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che tale istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del medesimo art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco. Pertanto, mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, non è possibile, invece, la delega.