Interdittiva antimafia, RTI e sostituzione della mandante
Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867
Contratti pubblici – RTI – Impresa mandante – Interdittiva antimafia – Sostituzione – Regime giuridico – Termine – Perentorietà – Ratio
La sostituzione dell’impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) – norma speciale rispetto a quella dell’art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) – dovendo la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto.
Sebbene l’art. 95 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto, non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie alcun intervento della stazione appaltante, né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il raggruppamento esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell’impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del raggruppamento che, entro tale termine devono manifestare alla stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla.
Il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, di cui all’art. 95, comma 1, secondo periodo, del d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) previsto per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore, è coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del raggruppamento esecutore, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata.
