Silenzio-assenso

Abuso edilizio e prescrizione al diritto al conguaglio

Consiglio di Stato, sez. VII, 30 gennaio 2024, n. 911

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Silenzio assenso – Prescrizione diritto al conguaglio delle somme dovute – Condizioni – Decorrenza – Modifica destinazione d’uso con alterazione del carico urbanistico – Preavviso di rigetto – Sanatoria processuale

Il termine di 24 mesi, decorso il quale si forma il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio, presuppone che la domanda stessa sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla.

Le normative che disciplinano i condoni e il decorso dei termini fissati – ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute – presuppongono, in ogni caso, la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata, in particolare, dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento.

Il termine di prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme versate decorre dal momento di formazione del titolo edilizio in sanatoria – in modo espresso o secondo il meccanismo dell’accoglimento tacito – e non dal momento di presentazione della domanda.

Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie configura, in ogni caso, un’ipotesi di ristrutturazione edilizia; ciò in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sussiste una differenza netta tra mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e cambio di destinazione d’uso che operi un passaggio tra diverse categorie funzionali (ad esempio: da rurale a commerciale). Quest’ultimo, infatti, anche se operato in assoluta carenza di opere, è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (ovvero “interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”), con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e sanzionatorio.

Ferma la necessità del preavviso di rigetto anche in materia di condono edilizio, la regola contenuta dell’art. 21 octies della legge n.241/1990, che esclude l’applicabilità della c.d. sanatoria processuale del provvedimento annullabile in caso di violazione delle garanzie partecipative offerte dall’art. 10 bis, si applica ai soli provvedimenti discrezionali.

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 17 ottobre 2023, n. 319

Titolo edilizio – Domanda non conforme a legge – Silenzio assenso – Natura giuridica

Per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, non è essenziale che sussistano anche i presupposti per il rilascio del titolo edilizio. Infatti, il silenzio assenso risponde ad una valutazione legale tipica, in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento: questa equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo e ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità.

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 715

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Silenzio assenso – Presupposti – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione

Il meccanismo del silenzio-assenso in materia edilizia risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove ne sussistano i requisiti di formazione, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge; reputare che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, per contro espressamente prevista.

Il mancato pagamento del contributo di costruzione non preclude l’obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio-accoglimento, dal momento che le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all’ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell’art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo.

Silenzio-assenso nel “silenzio” della legge regionale

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 3032, n. 8156

Installazione ed esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante – Silenzio-assenso – Mancata previsione nella disciplina regionale – Impossibilità

La legge regionale non può derogare al principio del silenzio assenso; questo è un principio generale posto a presidio della celerità dell’azione ammnistrativa, nonché della semplificazione e della certezza dei rapporti con i cittadini; principio che in ultima analisi risponde a quello di buon andamento ex art. 97 Cost. In quanto tale, esso trova applicazione anche nella riforma degli impianti di distribuzione di carburanti a livello nazionale e quindi deve trovare riscontro nella disciplina regionale.

In ogni caso la mancata previsione del silenzio-assenso nella fonte regionale non esclude una lettura costituzionalmente orientata delle due disposizioni – regionale e nazionale – che vanno lette insieme, ammettendo il silenzio assenso anche nel caso in questione in cui la legge regionale erroneamente non lo riproduce.

Silenzio assenso in materia edilizia

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 14 agosto 2023, n. 13318

Titolo edilizio – Silenzio assenso

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso; pertanto, per l’ipotesi dell’istanza di condono, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché non vi siano i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

Impianti di comunicazione e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616

Installazione impianti di comunicazione – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio-assenso

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego.

Titolo edilizio e silenzio assenso

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2306

Silenzio assenso – Condono edilizio – Requisiti – Diniego

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. 

Silenzio-assenso

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 10 luglio 2023, n. 458

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Presupposti

Il silenzio assenso, ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, presuppone la sussistenza di tutti i requisiti, condizioni e presupposti richiesti dalla vigente normativa, cioè la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista, in quanto l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso.

Permesso di costruire – Silenzio-assenso

Tar Liguria, Genova, sez. II, 27 giugno 2023, n. 646

Permesso di costruire – Silenzio assenso – Vincoli

In materia di permesso di costruire, la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che la formazione tacita del provvedimento favorevole non implica solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta una risposta dell’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma, tra gli altri, nei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.

Il provvedimento tacito non può perfezionarsi se l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.