Silenzio-assenso

Istanza di permesso di costruire e “silenzio-assenso”

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1878

Permesso di costruire – Istanza – Silenzio assenso – Configurabilità e inconfigurabilità – Ipotesi applicative – Incompletezza – Soccorso istruttorio

Il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.

Il silenzio assenso con riferimento al permesso di costruire non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’art. 20 comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  (“t.u. edilizia”) come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, ovvero quando l’istanza è  priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto “incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20, comma 1. In questi casi, l’amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell’art. 20, e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma  il silenzio assenso.

Non si forma il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire – che si presenta come  “inconfigurabile strutturalmente” –  ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall’art. 20, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  (“t.u. edilizia”), che all’ultimo periodo riferisce l’asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle “norme relative all’efficienza energetica”. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto soccorso istruttorio.

Installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio-assenso

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 23 dicembre 2025, n. 587

Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Procedura di rilascio ordinaria e semplificata – Silenzio assenso – Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione negativa – Effetti

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di compatibilità dell’istituto generale del preavviso di rigetto e le procedure speciali previste per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti di telecomunicazione, occorre distinguere tra:

a) la procedura semplificata avviata con SCIA, prevista all’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, per l’ installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, nella quale si ritiene che il preavviso di rigetto sia ontologicamente incompatibile con l’esiguità del termine, pari a trenta giorni, entro il quale l’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità è tenuta a comunicare all’istante, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di diniego (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, 2022, n. 122);

b) la procedura ordinaria avviata con istanza di autorizzazione, prevista dall’articolo 44, comma 2 e seguenti, nella quale l’istituto del preavviso di rigetto si applica limitatamente all’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di rigetto, ma non con riferimento all’efficacia sospensiva del termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’articolo 44, comma 10, per la formazione del silenzio assenso di cui al comma 6-bis (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898).

Per evitare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, l’amministrazione è, dunque, tenuta, entro il predetto termine di sessanta giorni, decorrente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ad adottare un provvedimento di diniego ovvero un parere negativo da parte dell’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Nelle procedure ordinarie avviate con istanza di autorizzazione, in cui è prevista la convocazione della conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 44, comma 7 e seguenti, l’adozione della determinazione di conclusione negativa da parte dell’amministrazione procedente – ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, applicabile alla procedura speciale in oggetto in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 44, comma 9 – “produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis”.

Permesso di costruire e silenzio-assenso

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 3 novembre 2025, n. 853
Titolo edilizio – Permesso di costruire – Istanza – Silenzio assenso – Termini – Consumazione del potere – Normativa Regione siciliana
In base all’art. 2 della l. reg. Sicilia n. 17/1994, decorsi settantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza di permesso di costruire completa, senza che l’amministrazione abbia comunicato un provvedimento motivato di diniego, si forma il silenzio-assenso. In tal caso, l’amministrazione consuma il potere di decidere sull’istanza del privato e l’eventuale successivo provvedimento di primo grado di rigetto dell’istanza è da considerarsi tardivo, potendo l’amministrazione successivamente provvedere solamente in via di autotutela.

Concessione di suolo pubblico e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2025, n. 8190

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Occupazione del suolo pubblico – Rilascio del titolo – Silenzio assenso – Non configurabilità

A fronte della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo concessorio per occupazione di suolo pubblico non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né l’eventuale illegittimità dell’inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono far insorgere il titolo stesso, non assentibile per silentium.

Silenzio assenso, documentazione incompleta e autotutela

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 16 agosto 2025, n. 1462

Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Ratio – Provvedimento implicito – Onere istruttorio – Istanza del privato – Elementi imprescindibili

La formazione di un provvedimento implicito di assenso in ragione del mero decorrere del tempo dalla data di presentazione dell’istanza non comporta alcuna deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione competente, che deve ugualmente svolgere, proprio come nell’ipotesi in cui fosse obbligata all’adozione di un provvedimento espresso, una puntuale ed esaustiva istruttoria, al fine di verificare se sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione del bene richiesto.

Peraltro, l’amministrazione pubblica competente, effettuati i dovuti e necessari accertamenti, può decidere, in luogo dell’adozione di un provvedimento espresso, di far formare un provvedimento tacito.

Tale è la fisiologia del procedimento amministrativo ove sia presentata un’istanza a carattere pretensivo per la quale, decorso il termine normativamente previsto, si forma il silenzio assenso.

Viceversa, l’omesso o l’incompleto svolgimento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione competente costituisce una situazione patologica.

Per molti aspetti, l’istituto del silenzio-assenso, che come noto ha accompagnato la nascita della legge n. 241 del 1990, dimostra e conferma l’intuizione dottrinale secondo la quale, delle fasi in cui si scompone convenzionalmente il procedimento amministrativo, quella centrale è data proprio dall’istruttoria, di cui la fase decisoria – che sia tacita oppure espressa – rappresenta piuttosto un precipitato e una conseguenza logica.

Va da sé tuttavia che, per l’espletamento di una efficace istruttoria, l’istanza debba essere corredata da tutti gli elementi necessari a consentire l’accertamento della spettanza del bene della vita, per cui il silenzio assenso può formarsi solo in tale ipotesi, nel qual caso l’eventuale discrasia della fattispecie rispetto al modello legale di riferimento determina l’illegittimità dell’atto tacito, ma non ne impedisce il venirne ad esistenza.

L’opzione ermeneutica più idonea alla tutela degli interessi in conflitto, in altri termini, deve essere individuata nel fatto che l’assenso tacito si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento.

Diversamente, ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.

In tale direzione, militano sia la ratio del sistema, atteso che, come sottolineato, il concetto di semplificazione amministrativa non coincide con quello di deresponsabilizzazione amministrativa, ma, anzi ne è l’esatto contrario, tutelando l’esigenza di certezza delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma non facendo affatto venire meno l’obbligo per l’amministrazione di accertare in fase istruttoria la presenza dei presupposti e requisiti di legge necessari all’attribuzione del bene, sia il dato normativo letterale, in quanto l’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dispone che, con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 5 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo cui “il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta“, atteso che la norma si riferisce evidentemente ad una documentazione prodotta che necessita di essere integrata, non già ad una documentazione totalmente carente o carente in una sua parte rilevante, di cui l’Amministrazione può ignorare l’esistenza al momento della presentazione della domanda.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi che l’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso sia solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione.

In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita.

In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria.

Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività.

A quanto sopra si aggiunga che l’art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 259/2003 prevede espressamente che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale”. In base al chiaro tenore letterale della norma, l’Amministrazione non può formulare molteplici e illimitate richieste di integrazione; la stessa deve, piuttosto, sincerarsi della presenza di eventuali carenze istruttorie non appena riceve la domanda dell’interessato e richiedere il completamento della documentazione prodotta una sola volta, entro i 15 giorni successivi; attraverso la violazione del termine stringente indicato nella norma e attraverso la parcellizzazione delle istanze rivolte al privato si determinerebbe infatti un inammissibile aggravamento e l’allungamento dell’iter abilitativo puntualmente disciplinato da legislatore – in netto contrasto con le finalità semplificative e acceleratorie perseguite dallo stesso – oltreché, in ultima istanza, l’elusione del meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 44 cit.

Per pacifica giurisprudenza, una volta formatosi il provvedimento tacito, l’Amministrazione, quando non sussistono le condizioni per l’adozione dell’atto e per il conseguimento del bene, può intervenire in via di autotutela, così come il terzo controinteressato può esperire in sede giurisdizionale l’azione di annullamento del silenzio assenso dotato di carattere provvedimentale. Se, infatti, il decorso del tempo senza che l’amministrazione abbia provveduto rende possibile l’esistenza di un provvedimento implicito di accoglimento dell’istanza presentata dal privato cittadino, nondimeno, perché tale provvedimento sia legittimo, occorre che sussistano tutte le condizioni, normativamente previste, per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare, come già sottolineato, che, attraverso il silenzio, possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile ottenere mediante l’esercizio espresso del potere da parte dell’amministrazione.

Silenzio assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 3 luglio 2025, n. 582

Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Formazione – Presupposti – Indirizzi interpretativi – Cause di nullità del provvedimento – Difetto assoluto di attribuzione – Incompetenza assoluta e relativa – Funzioni di controllo del territorio – Competenza – Misure di salvaguardia – Operatività temporale

La fattispecie in esame involge la tematica centrale dell’istituto del silenzio assenso, ossia se il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza consegue al mero decorrere del tempo, oppure consegue al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione del bene della vita.

Si confrontano in particolare due tesi: secondo una prima linea interpretativa la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge; mentre, per un’altra consistente prospettazione, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista.

Il silenzio assenso non potrebbe in ogni caso formarsi in presenza di un’istanza incompleta o inidonea a generare un pronunciamento dell’Amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza che ha affermato che in materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dell’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista. Quindi, perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all’inutile decorso del tempo necessario alla conclusione procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali.

La nullità del provvedimento di cui all’art. 21 septies ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi “di scuola” in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza.

Il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene, ossia se il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all’ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo stesso appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia.

Le funzioni di controllo sull’ordinato sviluppo del territorio sono attribuite ai Comuni tanto per ciò che concerne l’adozione degli strumenti urbanistici quanto per il rilascio dei singoli titoli autorizzatori edilizi.

In termini generali, l’attivazione delle misure di salvaguardia è disciplinata innanzitutto dall’art. 12, comma 3, del DPR 380/01, norma che risponde alla funzione di impedire che, nelle more del complesso procedimento di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, siano posti in essere interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l’attuazione del piano urbanistico in itinere.

Sotto il profilo dell’operatività temporale di tali misure di salvaguardia, proprio per tale finalità di carattere conservativo, esse si applicano a tutti gli interventi che rientrano nella cronologia dell’adozione del strumento urbanistico successivi al primo atto della pianificazione che è la delibera del Consiglio Comunale, dovendosi ritenere tali misure operative sin dal momento in cui l’organo deliberativo dell’ente locale ha manifestato la propria volontà sull’adozione del piano, quand’anche la relativa deliberazione non sia ancora esecutiva.

Istanze non conformi e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2025, n. 3051

Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Nozione – Ratio – Ipotesi applicative

Il silenzio assenso si forma e produce effetti anche in caso di istanza non conforme alla disciplina sostanziale e l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie silenziosa in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto, in quanto nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.

L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore con l’istituto del silenzio assenso – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione – viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente’.

Localizzazione di impianti di telefonia mobile e silenzio-assenso

Tar Campania, Salerno, sez.I, 29 aprile 2025, n. 799

Pianificazione urbanistica – Localizzazione – Impianti di telefonia mobile – Silenzio assenso

Allorché si reputi indispensabile, al fine di garantire la copertura del territorio, posizionare gli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal Comune, grava sull’operatore dimostrare – nell’ambito del dialogo procedimentale con la p.a. – la necessità di una diversa allocazione onde assicurare la corretta distribuzione del servizio di comunicazione.

La previsione del silenzio assenso non solo costituisce una forma di semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo all’amministrazione, con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione, non solo tecnica, finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può perciò seguire un iter decisorio semplificato.

Impianti di telecomunicazione e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 898

Installazione di impianti di telecomunicazione – Procedimenti autorizzatori – Normativa applicabile – Silenzio-assenso – Preavviso di rigetto

Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato.

L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza.

Allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003.

Impianti radioelettrici e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468

Procedimento amministrativo – Autorizzazione per l’installazione di impianti radioelettrici – Silenzio assenso – Specialità – Ratio

Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico.

In relazione alla domanda di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento. Pertanto, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”.