Segione regionale Piemonte

Oneri patrimoniali e finanziari

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41 

Oneri patrimoniali e finanziari – Ambito di applicazione della facoltà contributiva Enti locali nei confronti di Amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento al quesito posto dall’ente locale e vertente sulla possibilità di assumere oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha affermato il seguente principio di diritto: l’art. 4 del d.lgs. 139/2006 deve essere interpretato nel senso di escludere la legittimità dell’assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’Amministrazione Centrale. Sulla base del predetto principio di diritto, peraltro ampiamente seguito dalla giurisprudenza contabile, l’ente locale, non può legittimamente assumere oneri patrimoniali e finanziari diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nella norma (strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti) e rappresentati anche da spese correnti. Il principio di diritto ora ribadito dalla Sezione regionale di controllo risulta dall’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici evidenziando altresì anche ragioni di tipo sistematico. Al riguardo, a contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra Amministrazione e per la quale l’Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’Ente è tenuto ad assicurare nel continuo sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che ad essi hanno dato attuazione.