Sanzioni

Sale da gioco e violazione degli orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2025, n.  868

Sale da gioco e scommesse – Orari di apertura – Violazione reiterata – Sospensione dell’attività per un tempo ragionevole e adeguato – Legittimità

Pur nella consapevolezza di un precedente contrario (Cons. Stato, V, 7 dicembre 2023, n. 10632), ritiene il Collegio di dover confermare il proprio indirizzo, alla cui stregua il Comune può legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole e adeguato.

Esercizi commerciali – Sanzioni

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 21 giugno 2023, n. 388

Somministrazione bevande alcoliche in bottiglia – Ordinanza sindacale – Misure sanzionatorie

Gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare; la proporzionalità, dunque, comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere.

L’Amministrazione, alla luce di pur accertate violazioni di un esercizio commerciale, peraltro di modestissima entità, non può adottare un provvedimento sanzionatorio che incide fortemente sull’attività esercitata, senza considerare opzioni alternative che permetterebbero comunque di perseguire le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e al tempo stesso, in consonanza con il principio di proporzionalità, evitano di infliggere all’interessato un sacrificio eccessivo in relazione allo svolgimento dell’attività economica.