Sanzione

Beni culturali danneggiati e applicazione della sanzione

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 28 novembre 2025, n. 1925

Beni culturali – Obblighi di protezione e conservazione – Violazione – Danno conseguente – Reintegrazione a spese del danneggiante – Impossibilità – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Determinazione

L’art. 160, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”. Il comma 4 stabilisce poi che “Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta e alla diminuzione di valore subita dalla cosa”. La sanzione pecuniaria prevista da quest’ultima disposizione non ha una funzione strettamente repressiva, ma sostanzialmente ripristinatoria, come si desume dal fatto che la stessa viene irrogata – in via alternativa e residuale – quando non sia possibile la materiale reintegrazione dello stato originario del bene culturale e dal fatto che essa debba essere commisurata all’entità del pregiudizio arrecato o al vantaggio illecitamente perseguito dal responsabile. Il successivo comma 5 prevede, infine, che “Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato”. Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione si ricava che la sanzione viene dapprima determinata dal Ministero e poi, in caso di mancata accettazione da parte del soggetto obbligato, la stessa può essere definita dalla commissione, all’esito di un ulteriore segmento procedimentale.

Il fatto che la fase dinanzi alla commissione sia solo eventuale – perché rimessa all’iniziativa del destinatario della sanzione – costituisce ulteriore conferma del fatto che il Ministero possa (e debba) provvedere comunque ad una prima determinazione della sanzione; che rimarrà l’unica applicabile, sia nel caso in cui la nomina della commissione non venga richiesta dall’obbligato, sia quando la nuova fase procedimentale non venga portata a conclusione per inerzia di una delle parti (compresa quella obbligata, che potrebbe trascurare gli adempimenti necessari al concreto svolgimento di questo ulteriore passaggio procedimentale, nell’intento di rinviare, sine die, l’adozione della sanzione di cui è destinataria).

Sanzione per mancata rimozione di un abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 giugno 2025, n. 11983

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello status dei luoghi – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Ratio

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione di un abuso edilizio a seguito della constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, ragion per cui si è in presenza di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti — che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell’abuso — a rimuovere lo stesso laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. Come noto, la ratio di tale previsione si basa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost., avendo il responsabile dell’illecito cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, sicché il legislatore ha inteso sanzionarlo — oltre che con la perdita della proprietà — anche con una sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione.

Abuso edilizio e data di esecuzione dello stesso

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 8 marzo 2024, nn. 1, 2, 3

Abuso edilizio – Fiscalizzazione – Sanzione – Determinazione

Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive.

Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi all’individuazione della superficie convenzionale, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978, ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale, con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.

Relazione di fine mandato – Ritardata trasmissione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80

Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione

In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente  la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.