RTI

Interdittiva antimafia, RTI e sostituzione della mandante

Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867

Contratti pubblici – RTI – Impresa mandante – Interdittiva antimafia – Sostituzione – Regime giuridico – Termine – Perentorietà – Ratio

La sostituzione dell’impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) –  norma speciale rispetto a quella dell’art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023,  n. 36 (codice dei contratti pubblici) – dovendo  la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto.

Sebbene l’art. 95 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto,  non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie  alcun intervento della stazione appaltante, né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il raggruppamento esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell’impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del raggruppamento che, entro tale termine devono manifestare alla stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla.

Il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, di cui all’art. 95, comma 1, secondo periodo,  del d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”)  previsto per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore, è coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del raggruppamento esecutore, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata.

RTI e vicende soggettive

Tar Campania, Salerno, sez. II, 26 marzo 2026, n. 594

Contratti pubblici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Estromissione dei partecipanti – Comunicazione – Valutazione discrezionale

Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, i raggruppamenti temporanei di imprese, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. L’amministrazione, ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.

Contratti pubblici e RTI verticale

Tar Lazio, Latina, sez. I, 15 marzo 2024, n. 219

Contratti pubblici – RTI verticale – Ratio – Anomalia offerte – Discrezionalità tecnica

Un raggruppamento di tipo verticale è quello in cui il mandatario realizza la prestazione di servizi principale ed i mandanti quelle secondarie, mentre quello orizzontale consiste in una riunione di operatori finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazioni.

 Il r.t.i. verticale, infatti, è connotato dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nel raggruppamento di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.

Nelle gare pubbliche, il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, non potendo essere esteso ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. Stante la natura tecnico-discrezionale della funzione esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, sotto il profilo probatorio, al fine dimostrare la sussistenza del vizio della discrezionalità tecnica, è onere del ricorrente introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia.