Risarcimento danno

Incarichi dirigenziali a termine, divieto di rinnovo e abuso nella reiterazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27189

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima – Divieto di rinnovo oltre i limiti triennali o quinquennali – Abuso nella reiterazione – Risarcimento del danno “eurounitario” – Inapplicabilità del termine minimo ai dirigenti esterni

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

Il termine di durata massima del rapporto a termine non deve nella sua interezza superare il limite dei tre anni per la dirigenza di seconda fascia e di cinque per la dirigenza generale come previsto dal comma 6 dell’articolo 19 del testo unico. E comunque la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo dell’articolo 19, comma 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Cee sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. E il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma del Dlgs 165/2001, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie dell’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti al termine di durata minima previsto dal comma 2 dello stesso articolo 19 in quanto la norma si applica solo agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Occupazione sine titulo e risarcimento del danno

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 24 settembre 2025, n. 693
Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione temporanea senza titolo – Risarcimento del danno – Esercizio del potere
Non sussistono gli estremi del risarcimento del danno da occupazione temporanea senza titolo, allorché l’amministrazione non si sia determinata in ordine alla restituzione del bene oppure alla sua acquisizione, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 

L’inesauribilità del potere amministrativo e il risarcimento del danno da illegittimo rigetto

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930

Procedimento amministrativo – Diniego di variante urbanistica – Difetto di motivazione – Illegittimità – Annullamento – Principio dell’inesauribilità del potere amministrativo – Risarcimento del danno – Non spettanza – Danno da perdita di chance – Presupposti

Non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di motivazione; l’annullamento per difetto di motivazione, lasciando il comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla pubblica amministrazione. Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di chance, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l’incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l’occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.

Risarcimento del danno e responsabilità della PA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 21 agosto 2025, n. 23656

Responsabilità della P.A. – Risarcimento del danno – Art. 2043 – Presupposti – Immedesimazione organica

Il comportamento della pubblica amministrazione che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 cod. civ., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale, in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l’immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all’ente; nel secondo caso (attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale), ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 cod. civ.

La circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce mero comportamento materiale posto in essere nell’esplicazione del rapporto di servizio tra l’ente e un suo funzionario, ma illegittima condotta istituzionale rilevante nell’ambito del rapporto organico. L’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato.