Relazione fine mandato

La mancata pubblicazione della relazione di fine mandato

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 23 luglio 2024, n. 75/2024/VSG

Trasparenza – Funzione di controllo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 – Obblighi relativi alla relazione di fine mandato

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con riferimento al tardivo assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 relativamente alla pubblicazione della relazione di fine mandato, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “il tenore letterale della norma non consente di ritenere integrata, a fini sanzionatori, la fattispecie di mancata pubblicazione da parte del Sindaco uscente”.

Ciò in quanto detti obblighi, seppur tardivamente, sono stati comunque assolti entro un lasso di tempo antecedente le nuove elezioni da ritenersi congruo, tale cioè da non avere implicato la compromissione nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, prima delle operazioni di rinnovo, avvenute nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2024.

Relazione di fine mandato – Ritardata trasmissione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80

Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione

In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente  la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.