Pubblicità

Iura novit curia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 26 giugno 2023, n. 2009

Regolamento edilizio – Pubblicità – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento

Il principio “iura novit curia” non vale per le norme regolamentari (fra le quali il regolamento edilizio), adottate dagli enti locali o da altre Amministrazioni, che non siano assistite da particolari forme di pubblicità che ne assicurino la conoscenza sull’intero territorio nazionale.

In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Inoltre, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.

Diritti edificatori

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 giugno 2023, n. 5469

Diritti edificatori – Natura giuridica – Pubblicità – Regione Lombardia – Regime

È controversa la natura giuridica dei diritti edificatori. Nel corso degli anni sono state prospettate diverse ricostruzioni che vanno dalle teorie che ne affermano la natura reale – con diversificazioni interne (diritto di proprietà su un bene immateriale, diritto di servitù, nuovo diritto reale) – alle teorie che ne affermano la natura obbligatoria.

L’art. 11, c.4, della L.R. Lombardia n. 12/2005 inserisce la pubblicità dei diritti edificatori, tramite annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, nel sistema della trascrizione immobiliare, disciplinato dal codice civile, che ne fissa in via generale i presupposti, le modalità e gli effetti, in particolare per dirimere, ai sensi dell’art. 2644 c.c., i conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, con la sola limitata eccezione del sistema tavolare delle province ex austriache. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11 c. 4 della L.R. Lombardia n. 12/2005 esclude in radice che il registro da esso previsto possa avere una valenza generale e quindi possa porsi come strumento di pubblicità immobiliare parallelo e potenzialmente alternativo al sistema della trascrizione previsto dall’ordinamento generale; la norma va invece interpretata in modo restrittivo, limitandone l’applicazione ai soli casi in base ad essa espressamente disciplinati.