Crediti retributivi e termine di prescrizione nel lavoro pubblico
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 23 febbraio 2026, n. 4088
Enti locali – Pubblico impiego – Dirigenti a contratto negli enti locali – Art. 110 TUEL – Crediti retributivi – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine – Principio di onnicomprensività della retribuzione – Ripetizione di indebito
La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale e la decorrenza del termine coincide con il momento di insorgenza del credito o, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, con la data di cessazione dello stesso. L’interpretazione sistematica degli artt. 2934 e 2935 c.c., alla luce del principio di stabilità del rapporto di lavoro pubblico, esclude che la prescrizione possa essere differita fino al momento in cui sia accertata la qualificazione giuridica del rapporto o definita una controversia arbitrale relativa allo stesso.
Nel caso dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, il rapporto deve qualificarsi come subordinato in ragione dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente e dell’esercizio di funzioni istituzionali, con conseguente applicazione della disciplina propria del lavoro pubblico contrattualizzato. Ne deriva che le pretese relative a differenze retributive e altri emolumenti connessi al rapporto sono soggette al termine prescrizionale breve e non a quello ordinario decennale. In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono essere riconosciuti compensi ulteriori per attività che rientrano nelle funzioni proprie dell’incarico dirigenziale conferito dall’ente, con conseguente legittimità dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dall’amministrazione per somme corrisposte in assenza di valido titolo. L’affidamento dell’accipiens può incidere esclusivamente sulle modalità di esigibilità dell’obbligazione restitutoria, in base ai principi di buona fede e proporzionalità, ma non esclude di per sé il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.
