Prescrizione

Crediti retributivi e termine di prescrizione nel lavoro pubblico

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 23 febbraio 2026, n. 4088

Enti locali – Pubblico impiego – Dirigenti a contratto negli enti locali – Art. 110 TUEL – Crediti retributivi – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine – Principio di onnicomprensività della retribuzione – Ripetizione di indebito

La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale e la decorrenza del termine coincide con il momento di insorgenza del credito o, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, con la data di cessazione dello stesso. L’interpretazione sistematica degli artt. 2934 e 2935 c.c., alla luce del principio di stabilità del rapporto di lavoro pubblico, esclude che la prescrizione possa essere differita fino al momento in cui sia accertata la qualificazione giuridica del rapporto o definita una controversia arbitrale relativa allo stesso.

Nel caso dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, il rapporto deve qualificarsi come subordinato in ragione dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente e dell’esercizio di funzioni istituzionali, con conseguente applicazione della disciplina propria del lavoro pubblico contrattualizzato. Ne deriva che le pretese relative a differenze retributive e altri emolumenti connessi al rapporto sono soggette al termine prescrizionale breve e non a quello ordinario decennale. In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono essere riconosciuti compensi ulteriori per attività che rientrano nelle funzioni proprie dell’incarico dirigenziale conferito dall’ente, con conseguente legittimità dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dall’amministrazione per somme corrisposte in assenza di valido titolo. L’affidamento dell’accipiens può incidere esclusivamente sulle modalità di esigibilità dell’obbligazione restitutoria, in base ai principi di buona fede e proporzionalità, ma non esclude di per sé il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.

Danno erariale da occupazione abusiva di immobile

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, 29 ottobre 2024, n. 529

Danno erariale – Locazione – Occupazione abusiva – Indennità di occupazione – Prescrizione – Dirigenti – Notifica – Risarcimento danni

I Dirigenti comunali dei settori competenti alla gestione del patrimonio immobiliare rispondono del danno erariale causato dalla  prescrizione della pretesa creditoria del Comune per lesione del diritto al godimento di un immobile che l’ente conduceva in locazione, ma era stato occupato abusivamente da terzi, quando ben consapevoli che le notifiche relative all’ingiunzione di pagamento delle indennità di occupazione non erano andate a buon fine, perché il destinatario era sconosciuto, non si sono attivati disponendo i necessari sopralluoghi ad opera della competente Unità operativa territoriale della Polizia locale al fine di individuare gli effettivi occupanti.

Illecito erariale e attualità del danno

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, 4 ottobre 2024, n. 192

Danno erariale – Attualità del danno – Danno da mancata entrata – Costo di costruzione – Ente locale – Prescrizione – Inesigibilità del credito

Elemento costitutivo dell’illecito erariale è rappresentato dalla certezza ed attualità del danno, dovendosi, dunque, escludere la risarcibilità di danni astratti, futuri e, dunque, ipotetici. Pertanto, il danno erariale da mancata entrata derivante dall’omesso incasso dei costi di costruzione si concretizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale, ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione.

Crediti retributivi e termine di prescrizione

Corte di Cassazione, Civile, Sez. Unite, 28 dicembre 2023, n. 36197

Lavoro pubblico – Prescrizione – Termine – Crediti retributivi

E’ noto il consolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego, anche quello contrattualizzato, anche se a tempo determinato, la prescrizione dei diritti retributivi decorre in corso di rapporto mano a mano della loro insorgenza o alla cessazione del rapporto per i diritti che da essa traggono origine. In un giudizio promosso dal dipendente stabilizzato di un ente pubblico per ottenere, ai fini degli scatti stipendiali, il riconoscimento dell’anzianità pregressa nell’ambito di una serie di contratti a termine, la sezione lavoro della Corte, essendo stata eccepita la prescrizione degli scatti maturati nel periodo di precariato, aveva proposto alle sezioni unite una rimeditazione del tema della decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego alla luce dell’evoluzione della legislazione (in particolare, nel pubblico impiego una legge del 2017 ha limitato l’ammontare del risarcimento danni in caso di licenziamento illegittimo) e della giurisprudenza in materia (importante su questo piano, la recente sentenza della Corte che è tornata a ritenere che nell’impiego privato – alla luce delle modifiche legislative intervenute nella disciplina degli effetti del licenziamento dichiarato illegittimo, nel senso di una tutela prevalentemente indennitaria – la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto). Le sezioni unite optano ancora una volta per la conferma della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, anche a tempo determinato (per la cui utilizzazione, nel pubblico impiego vige anche una disciplina legale limitativa), sulla base di considerazioni che valorizzano la maggiore stabilità del rapporto pubblico rispetto a quello privato, derivante soprattutto dal fatto che la P.A. è tenuta, in base alla legge e alla stessa alla Costituzione, a rispettare principi e vincoli che allontanerebbero dal lavoratore il timore di ritorsioni a fronte di azioni a difesa dei suoi diritti nonché dall’esistenza di una giurisdizione efficace di tutela del dipendente nel caso di compimento di atti illegittimi.

Contributi pubblici e prescrizione dell’azione di ripetizione

Tar Campania, Salerno, sez. III, 17 luglio 2024, n.1522

Contributi pubblici – Causa solvendi – Sopraggiunta carenza – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Assegni bancari – Estinzione del debito

In caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell’assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.

Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all’erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione.

Abuso edilizio e prescrizione al diritto al conguaglio

Consiglio di Stato, sez. VII, 30 gennaio 2024, n. 911

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Silenzio assenso – Prescrizione diritto al conguaglio delle somme dovute – Condizioni – Decorrenza – Modifica destinazione d’uso con alterazione del carico urbanistico – Preavviso di rigetto – Sanatoria processuale

Il termine di 24 mesi, decorso il quale si forma il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio, presuppone che la domanda stessa sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla.

Le normative che disciplinano i condoni e il decorso dei termini fissati – ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute – presuppongono, in ogni caso, la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata, in particolare, dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento.

Il termine di prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme versate decorre dal momento di formazione del titolo edilizio in sanatoria – in modo espresso o secondo il meccanismo dell’accoglimento tacito – e non dal momento di presentazione della domanda.

Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie configura, in ogni caso, un’ipotesi di ristrutturazione edilizia; ciò in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sussiste una differenza netta tra mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e cambio di destinazione d’uso che operi un passaggio tra diverse categorie funzionali (ad esempio: da rurale a commerciale). Quest’ultimo, infatti, anche se operato in assoluta carenza di opere, è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (ovvero “interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”), con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e sanzionatorio.

Ferma la necessità del preavviso di rigetto anche in materia di condono edilizio, la regola contenuta dell’art. 21 octies della legge n.241/1990, che esclude l’applicabilità della c.d. sanatoria processuale del provvedimento annullabile in caso di violazione delle garanzie partecipative offerte dall’art. 10 bis, si applica ai soli provvedimenti discrezionali.

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 715

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Silenzio assenso – Presupposti – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione

Il meccanismo del silenzio-assenso in materia edilizia risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove ne sussistano i requisiti di formazione, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge; reputare che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, per contro espressamente prevista.

Il mancato pagamento del contributo di costruzione non preclude l’obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio-accoglimento, dal momento che le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all’ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell’art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo.

Abuso edilizio e istanza di sanatoria

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 22 agosto 2023, n. 2551

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Conguaglio somme dovute – Prescrizione

Il decorso dei termini fissati per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute (trentasei mesi) presuppone, in ogni caso, l’iniziale completezza della domanda di sanatoria o l’avvenuto adempimento dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.

Espropriazione

Tar Campania, Salerno, sez. II, 18 luglio 2023, n. 1745

Pianificazione urbanistica – Espropriazione di terreni per realizzazione alloggi edilizia economica e popolare – Oneri di urbanizzazione – Ripetizione – Dies a quo – Prescrizione

Il dies a quo per il recupero dei costi di urbanizzazione, si intende decorrente non già dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, bensì dal momento in cui detti costi siano stati determinati e siano divenuti, come tali, ripetibili.

In tema di espropriazione di terreni per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il termine di prescrizione del diritto del consorzio intercomunale di ottenere dai singoli assegnatari degli alloggi il rimborso delle somme spettanti al proprietario espropriato comincia a decorrere solo dal momento dell’effettivo pagamento della indennità dovuta a quest’ultimo, come rideterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, non potendo addebitarsi al titolare del diritto alcuna inerzia nelle more della nuova quantificazione del costo di acquisizione delle aree a seguito della sentenza medesima.

Il termine prescrizionale per il recupero delle maggiori somme dovute ai soggetti espropriati può intendersi iniziato a decorrere, solo dopo che e in quanto l’amministrazione abbia acquisito piena contezza della spesa effettiva riversabile sui soggetti assegnatari dei suoli ablati.