Localizzazione degli impianti di telecomunicazioni
Tar Liguria, Genova, sez. II, 13 giugno 2025, n. 686
Impianti di telecomunicazioni – Localizzazione – Competenza regolamentare comunale – Previsione di limitazioni – Ammissibilità – Localizzazione alternativa – Limiti distanziali – Deroghe
Il comma 6 dell’art. 8 della l. n. 36/2001 stabilisce che “i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
I Comuni, pertanto, non possono introdurre prescrizioni di divieto che comportino limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del proprio territorio (né, a maggior ragione, vietare l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dai propri strumenti pianificatori o regolamentari).
Tuttavia, deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale, operare il raccordo tra le esigenze urbanistiche e quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico espressamente indicate dal citato comma 6, prevedendo anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi che garantisca la copertura di rete del territorio: possono ritenersi legittime, quindi, le disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), qualora la copertura di rete possa essere garantita con impianti collocati in altre aree.
Non sussiste dunque una preclusione di carattere generale all’introduzione di misure di cautela distanziali che rispondano a particolari esigenze di interesse pubblico e non si traducano in divieti generalizzati o criteri eterogenei comportanti limitazioni alla copertura di rete.
Nonostante il favor legislativo per una tipologia di impianti che soddisfa un interesse pubblico generale, non sussiste un diritto incondizionato alla loro collocazione in qualunque area né un dovere di assicurarne la collocazione negli specifici punti in cui la copertura e la qualità del servizio assicurate sono massime. In ogni caso, il regolamento comunale consente di derogare al limite distanziale nei casi in cui l’operatore dimostri “tecnicamente” che tale soluzione è necessaria per garantire la copertura di rete.
