poteri sindacali

Il potere sindacale di requisizione di beni immobili

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 2671

Ordinanza sindacale extra ordinem – Potere di requisizione – Nozione – Ipotesi applicative – Presupposti – Disagio abitativo – Illegittimità

Il potere di requisizione di beni immobili da parte del sindaco costituisce misura eccezionale e residuale, esercitabile solo in via sussidiaria rispetto all’autorità prefettizia e nel rispetto di presupposti rigorosi: l’esistenza di una grave necessità pubblica, connotata da imprevedibilità e urgenza, non imputabile all’amministrazione; l’assoluta indispensabilità della misura e la sua idoneità a salvaguardare beni primari quali incolumità, salute o sicurezza pubblica; l’impossibilità di un tempestivo intervento del prefetto per la rapidità richiesta dalla situazione; la temporaneità del provvedimento, con indicazione chiara e ragionevole del termine finale.

Non ricorrono le condizioni per disporre la requisizione di un bene immobile quando il provvedimento sia fondato sulla mera condizione di disagio abitativo di un singolo nucleo familiare, essendo possibile fronteggiare tali situazioni mediante gli strumenti ordinari, forniti nella specie dal sistema integrato dei servizi sociali. L’assenza dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per l’esercizio del suddetto potere comporta l’illegittimità dell’ordinanza extra ordinem che dispone la misura, per radicale carenza dei presupposti normativi e violazione dei limiti esterni del potere sindacale.

AIA e prerogative sindacali

Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 7 ottobre 2024, n. 17214

AIA – Competenze sindacali – Procedimento – Conferenza di servizi – Dissenso – Onere motivazionale

Con specifico riferimento all’AIA, l’art.29 quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede che il Sindaco partecipi alla Conferenza di servizi di cui al precedente comma 5 per rendere «le prescrizioni […] di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265», ossia in materia di salubrità dei luoghi interessati da attività industriale astrattamente idonei a ricadere tra i c.d. interessi sensibili.

Riguardo al procedimento AIA, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi — anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14- quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 — in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti ‘sensibili’, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934.

Pertanto, il predetto art. 29 quater, comma 5 nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli art. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio dell’AIA, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione, ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della Conferenza possa essere vincolata automaticamente per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi dei predetti art. 216 e 217. Ed infatti il richiamo dell’art. 29 quater, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 alle “prescrizioni” ex art. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 assume la funzione di consentire al sindaco di indicare le “prescrizioni” o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari degli altri pareri o atti di assenso comunque denominati nell’ambito della Conferenza di servizi, nella specie di tipo decisorio, possono essere superati dalla decisione conclusiva motivata adottata dall’amministrazione procedente (che può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti).

Peraltro, il dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 deve rispondere ai principi di cui all’art. 97 della Cost., non potendosi limitare ad una sterile opposizione al progetto, dovendo essere costruttivo e congruamente motivato.