Pianta organica

La “pianta organica” delle farmacie e il silenzio-inadempimento

Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2026, n. 6248

Servizi pubblici – Servizio farmaceutico – Distribuzione delle sedi farmaceutiche – Revisione periodica – Competenza – Ratio  – Cadenza temporale – Silenzio-inadempimento

L’art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, impone – invero – ai Comuni di procedere periodicamente alla revisione della pianta organica delle farmacie (specificamente, alla fine di ogni anno “pari”), al fine di verificare la permanenza dell’assetto distributivo del servizio farmaceutico alla luce dei dati demografici e territoriali aggiornati. Si tratta, indubbiamente, di un’attività doverosa, destinata a concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Ciò nondimeno, l’esistenza dell’obbligo di procedere alla revisione non comporta, di per sé, che l’Amministrazione sia tenuta a provvedere immediatamente a seguito di qualsiasi sollecitazione proveniente dagli interessati. L’esercizio del potere deve, infatti, collocarsi entro la scansione temporale prevista dal legislatore; ed è proprio alla luce di tale disciplina che va verificata la sussistenza del dedotto silenzio-inadempimento.

L’obbligo normativo gravante sul Comune consiste nell’assicurare il periodico aggiornamento della distribuzione delle sedi farmaceutiche e nel concludere il relativo procedimento entro i termini stabiliti dall’ordinamento. Dalla disciplina di settore non è, per contro, desumibile un obbligo di anticipata definizione del procedimento rispetto alla cadenza temporale prevista dalla legge, quali che siano le ragioni in tal senso addotte dagli interessati.

Sedi farmaceutiche e pianta organica

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1108

Sede farmaceutica – Pianta organica – Revisione – Localizzazione

L’individuazione delle zone dove collocare le farmacie è fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio; il Legislatore ha poi introdotto il criterio in base al quale occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.

Per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l’interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L’intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una “disfunzionalità” dell’attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall’istruttoria eseguita dal Comune.

Il parametro, stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che condiziona la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, è indicato solo per determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al singolo Comune, ma non per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a farmacie diverse da quelle territorialmente competenti; in buona sostanza, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo per stabilire il numero di farmacie da allocare sul territorio, ma non si riferisce al bacino di utenza della singola sede farmaceutica.