piano casa

Ampliamento volumetrico e pre-esistenza dell’edificio

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2040

Interventi straordinari di ampliamento volumetrico – Normativa Regione Campania – Ambito applicativo

In tema di interventi straordinari di ampliamento volumetrico previsti dall’art. 4 della l.reg. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. “piano-casa”), l’ampliamento consentito dalla norma deve essere necessariamente riferito a un edificio esistente e non anche alla mera volumetria assentita, deponendo in tal senso: i) lo stesso utilizzo del termine “ampliamento”, che presuppone – sul piano semantico e logico prima ancora che giuridico – l’esistenza di un edificio; ii) l tenore letterale dell’art. 4, comma 2, della l.reg. n. 19 del 2009 fa espresso riferimento all’esistenza di “edifici”, presupponendo, in tal modo, che vi sia già una costruzione e che, pertanto, non sia sufficiente la mera volumetria assentita; iii) il comma 6 del medesimo art. 4 non consente che l’ampliamento sia realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta non sia in corso la procedura di accatastamento, rendendo indispensabile, anche per tale ragione, l’esistenza di un edificio.

Piano casa e silenzio dell’amministrazione

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5508

Titolo edilizio – Norme sul c.d. Piano casa per l’ottenimento di benefici volumetrici – Natura giuridica – Interpretazione restrittiva – Istituti di semplificazione – Non configurabilità

L’istanza presentata ai sensi del c.d. “piano casa” non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.

Le norme sul “piano casa”, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dall’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto si deve escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa.