PAUR

Procedimenti autorizzatori e commissario straordinario

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2026, n. 812

Ambiente – Realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – Competenza speciale – Eccezionalità

In materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo a impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma, la competenza del commissario straordinario per il Giubileo 2025 ha natura eccezionale, derogatoria e finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impianti espressamente individuati nel piano di gestione dei rifiuti approvato dallo stesso commissario. Tale competenza speciale deve essere interpretata in senso restrittivo e non esclude né comprime le ordinarie competenze della regione Lazio in ordine ai procedimenti autorizzatori relativi ad altri impianti.

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241

Provvedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Natura giuridica – Effetti – Rapporti con VIA e titoli abilitativi

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) non assorbe i singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Esso include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all’interno della conferenza di servizi, non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni.

Nel procedimento delineato dall’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto mantengono la propria autonomia formale rispetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che non realizza un effetto sostitutivo pieno e, pertanto, qualora risultino lesivi devono costituire oggetto di espressa impugnazione.