overtourism

Overtourism e competenze comunali

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 186

Enti locali – Turismo – Overtourism – Regione Toscana – Strutture alberghiere ed extra-alberghiere – Destinazione d’uso – Gestione imprenditoriale – Locazioni brevi – Competenza regionale – Infondatezza delle questioni

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro varie disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 (testo unico del turismo), ritenendo le norme compatibili con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.

In particolare, è stata ritenuta legittima la previsione che consente agli alberghi di associare alla gestione unità immobiliari residenziali entro il limite del 40% della capacità ricettiva, riconoscendo ai Comuni il potere di fissare percentuali inferiori in funzione delle esigenze territoriali, quale espressione della loro funzione regolatoria sugli insediamenti.

Quanto alle strutture extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione, la Corte ha giudicato non irragionevole l’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva e di gestione in forma imprenditoriale, trattandosi di condizioni attinenti alle modalità di esercizio dell’attività, riconducibili alla competenza regionale in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.). È stata ritenuta legittima anche la norma transitoria che differisce l’applicazione al 1° luglio 2026, non introducendo disparità di trattamento.

Sono state inoltre confermate le disposizioni che fissano limiti dimensionali per affittacamere, B&B e residenze d’epoca, in quanto funzionali a evitare elusioni e coerenti con la discrezionalità del legislatore regionale.

Infine, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina delle locazioni turistiche brevi, che attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica poteri regolatori e, ove previsto, un regime autorizzatorio quinquennale, escludendo l’invasione dell’ordinamento civile e riconducendo la materia al governo del territorio e al turismo, con finalità proporzionate di contrasto all’overtourism.

Overtourism e misure di contrasto

Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3258

Beni culturali – Interventi di riqualificazione e valorizzazione – Discrezionalità amministrativa – Fenomeno dell’“overtourism” – Principio di ragionevolezza – Interessi coinvolti

Nell’ipotesi in cui si debbano realizzare opere relative alla riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali, anche ai fini della loro fruizione collettiva, il principio di ragionevolezza – che del resto, sovraintende l’esercizio della discrezionalità amministrativa – richiede che nella individuazione delle soluzioni progettuali si tenga conto dell’impatto dell’accesso dei turisti sulle esigenze di riservatezza e di quiete delle proprietà confinanti, onde  bilanciare tutti gli interessi, tenendo conto dell’attuale contesto economico e socio-culturale, globale e locale, sempre più colpito da fenomeni di iperturismo (cd. overtourism), e dei disagi che il massiccio afflusso turistico arreca ai residenti.

Di fronte al fenomeno, ormai endemico e fisiologico, dell'”overtourism” emerge la necessità per l’amministrazione di un bilanciamento degli interessi di tipo nuovo, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, i seguenti profili: i) la conservazione del bene-risorsa turistica; ii) la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; iii) il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti).