ordinanze contingibili e urgenti

Affidamento del servizio rifiuti con ordinanza contingibile e urgente

Consiglio di Stato, sez. IV, 10 ottobre 2025, n. 7942

Contratti pubblici – Servizio di raccolta rifiuti – Nuovo affidamento con ordinanze contingibili e urgenti al precedente gestore – Rapporti col contratto originario scaduto

Qualora la p.a., al fine di non interrompere i servizi ritenuti essenziali a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, provveda con ordinanze contingibili ed urgenti ad affidare il servizio di raccolta rifiuti al precedente gestore, stipulando altresì contratti con cui – pur rinviando genericamente “agli stessi patti e condizioni previste dagli atti negoziali ad oggi vigenti” – si fissa il corrispettivo del servizio, si determina l’interruzione del nesso di continuità del rapporto rispetto al contratto originariamente stipulato, con conseguente impossibilità di riconoscere la spettanza di importi a titolo di revisione prezzi ulteriori rispetto a quanto versato per il servizio svolto in esecuzione del contratto ormai scaduto.

L’affidamento del servizio per mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti è fonte autonoma di obbligazioni e conseguentemente non se ne può invocare una applicazione combinata col contratto definitivamente scaduto.

Poteri di ordinanza e libertà di iniziativa economica privata

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 9 dicembre 2024, n. 2931

Ordinanze contingibili e urgenti – Libertà di iniziativa economica – Limitazione – Legittimità – Trasporto pubblico locale non di linea – Città di Venezia

Sono legittime le misure che limitano la libertà di iniziativa economica privata degli esercenti attività di trasporto pubblico locale non di linea per finalità di rilievo costituzionale, quali la protezione della Città di Venezia e la sicurezza della navigazione.

Ordinanze contingibili e urgenti e prevedibilità del pericolo

Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10283

Ordinanze contingibili e urgenti – Prevedibilità del pericolo – Convenzioni urbanistiche – Legislazione fallimentare – Non applicabilità – Realità – Oneri di urbanizzazione – Solidarietà

La circostanza che la vicenda fosse già nota all’amministrazione non ha di per sé rilevanza sull’esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze.

L’art. 72 della legge fallimentare non si applica alle convenzioni urbanistiche, che sono da ricondurre nell’alveo dell’art. 11 della l. 241/90: queste ultime, quindi, non soggiacciono ai limiti fallimentari e l’Amministrazione può pretenderne l’adempimento da parte del soggetto sottoscrittore.

Il carattere reale dell’obbligazione convenzionale comporta che “anche” il soggetto titolare dei diritti reali possa essere chiamato a rispondere delle obbligazioni convenzionali, in quanto dalla natura ambulatoriale delle obbligazioni non può discendere la conseguenza della liberazione dalle obbligazioni assunte con la stipulazione della convenzione urbanistica. Infatti, l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell’obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l’edificazione, nonché i loro aventi causa. In particolare, l’obbligazione solidale facoltizza il soggetto che richiede l’adempimento ad individuare quale, fra i soggetti passivi, intimare, senza che l’esclusione di uno o più dei soggetti coobbligati possa essere fonte di invalidità (illegittimità) della richiesta (ovvero del provvedimento qui impugnato).

Farmacie abusive e poteri sindacali

Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2024, n. 17899

Apertura abusiva di farmacie – Illegittima erogazione di farmaci – Ordine di chiusura – Ordinanze sindacali contingibili e urgenti – Presupposti applicativi

Con riferimento all’ordine di chiusura di una farmacia abusiva, l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” dispone che “chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni” e che in tali casi “l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia”.

Ora, in applicazione di tali previsioni, l’autorità sanitaria competente – vale dire il Sindaco del Comune nel cui territorio è compresa la farmacia – ove accerti la vendita da parte di un’attività commerciale di farmaci, deve ordinare “l’immediata” chiusura della farmacia, abusivamente attivata, dato l’evidente pericolo per la salute.

A ciò si aggiunga che la legge 23 dicembre 1978 n. 833, di “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, nel disciplinare, all’art. 32 le funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, dopo aver previsto che la legge regionale debba stabile norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ha disposto che “nelle medesime materie sono emesse dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente”.

L’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ha al riguardo disposto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, così come l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali – T.U.E.L.), che, nel disciplinare le competenze del Sindaco, testualmente prevede, al comma 5, che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Tale normativa, per altro verso, attribuisce sempre al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di assumere ordinanze contingibili e urgenti e tale potere presuppone, da un lato, una condizione di pericolo effettivo, da evidenziare con congrua motivazione e, dall’altro, una situazione eccezionale che possa provocare rischi imminenti per la salute o per l’incolumità pubblica, alla quale non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento (art. 54 del T.U.E.L.).

Il Sindaco può emanare un’ordinanza contingibile e urgente, indifferentemente ai sensi degli artt. 50 o 54 T.U.E.L., rilevando a tal fine, non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che dall’imputabilità (se del caso) perfino all’amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, con la conseguenza che, quindi, il decorso del tempo non consuma tale potere, rilevando esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio.

Ne discende come il Sindaco possa ricorrere a detto strumento al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale e imprevedibile (in attesa dell’adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente. Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente.

Ordinanze contingibili e urgenti e principio di precauzione

Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2024, n. 8864

Ordinanze contingibili e urgenti – artt. 50 e 54 TUEL – Distinzioni – Presupposti – Vendita di bevande alcoliche a minori – Principio di precauzione – Competenza

La riconduzione dell’atto sindacale alla fattispecie disciplinata all’art. 50 piuttosto che a quella di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) non è neutra e non si risolve in una mera indicazione nominalistica, atteso che il legislatore ha inteso diversificare il procedimento di adozione dell’atto, prevedendone l’esecutorietà solo nel secondo caso (supportata dal Prefetto, quale organo preposto al coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio provinciale). Le emergenze di sicurezza urbana, in quanto afferenti alla sicurezza pubblica, rientrano nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo (art. 54) e si diversificano da quelle a tutela della “vivibilità” che afferiscono all’attività del vertice dell’amministrazione locale (art. 50).

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti possono essere adottate anche a fronte di un pericolo potenziale in applicazione del principio di precauzione che richiede l’intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. “più probabile che non”, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare. Tale principio di derivazione comunitaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 impone che, in presenza di ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che sia previamente accertata l’effettiva esistenza della gravità del rischio occorso.

I presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per il bene protetto dalla norma (la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considerato a parte, l’igiene pubblica), ma purché lo stesso non sia altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, il che avviene tipicamente laddove esista un sistema punitivo comprensivo di sanzioni principali, sanzioni accessorie capaci ex se di cauterizzare l’attività pericolosa. Non è pertanto ammissibile farvi ricorso per irrogare sanzioni espressamente previste dall’ordinamento (nel caso di specie, con l’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 in caso di violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) al solo scopo di accelerarne gli effetti, superando le garanzie difensive, a meno che non sia dimostrata in concreto la pericolosità, anche potenziale, del differimento dell’irrogazione della misura sanzionatoria prevista.

Il legislatore sanziona amministrativamente (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125) e penalmente (art. 689 c.p.) le condotte di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori, commisurando il trattamento sanzionatorio all’effettiva portata lesiva della condotta. La prima fattispecie di illecito (art. 14-ter) opera in tutti i casi di vendita di alcolici a minorenne (ipotesi estranea alla formulazione dell’art. 689 c.p.) nonché di somministrazione a maggiore degli anni sedici ma minore di anni diciotto, stante che per il minore di anni sedici trova invece applicazione la norma penale, estensibile a qualunque tipologia di somministrazione ovunque effettuata, dovendo necessariamente essere attualizzati i riferimenti ai locali ivi indicati come osterie e pubblici spacci.

È illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostanziale applicazione dell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (nella specie, a causa della vendita di bevande alcoliche a persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni) poiché, dovendosi riqualificare l’atto in senso sanzionatorio, sussiste vizio di incompetenza del firmatario, in quanto organo politico di vertice del governo locale, trattandosi di normale atto gestionale.

Ordinanze contingibili urgenti e presupposti d’urgenza

Tar Toscana. Firenze, sez. IV, 8 novembre 2024, n. 1272

Ordinanze contingibili e urgenti – Ratio – Presupposti – Attualità del pericolo – Situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo – Urgenza

L’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente che, a loro volta, vanno individuati nell’esistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

L’ordinanza contingibile e urgente ben può essere adottata anche per situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo, in quanto l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 o 54 T.U.E.L., presuppone l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza. E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo.

È noto che l’ordinanza contingibile e urgente ben può essere adottata anche per situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo e, ciò, considerando come sia sufficiente l’esistenza di una necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare.

Il requisito dell’urgenza non solo è sufficiente, ma prescinde dalla prevedibilità e, soprattutto, dall’imputabilità della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza. E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo.

Ordinanze contingibili e urgenti

Tar Liguria, Genova, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 647

Ordinanze contingibili e urgenti – Proporzionalità – Temporaneità – Presupposti – Effetti – Manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale

L’ordine di ricostruzione di un muro crollato finalizzato a mettere in sicurezza i luoghi costituisce una misura che può essere disposta con ordinanze contingibili e urgenti, che risulta proporzionata al pericolo per la pubblica incolumità e che non contrasta con la natura temporanea dell’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente.

Con riferimento all’uso delle ordinanze contingibili e urgenti, è certamente vero che l’uso di mezzi diversi dagli ordinari strumenti d’intervento è consentito solo per un arco temporale limitato alla situazione contingente e non può protrarsi sine die. Ma il requisito della temporaneità delle prescrizioni non esclude affatto che i rimedi da adottare possano produrre effetti definitivi (come nell’ipotesi classica dell’abbattimento di animali infetti), dipendendo ciò dal tipo di rischio fronteggiato.

Le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti a contenuto atipico, espressione di un potere extra ordinem e con capacità di derogare temporaneamente a norme dispositive di legge.

La possibilità di incisione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, vale a dire: i) un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (contingibilità); ii) l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); iii) l’indicazione del limite temporale di efficacia; iv) la proporzionalità del provvedimento.

L’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti; grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.

L’art. 30, comma 2, del Codice della strada stabilisce che “Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie”. Dalla piana esegesi della norma discende che il Sindaco ha sempre la possibilità di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, anche ordinando ai proprietari dei fondi latistanti di effettuare gli interventi su muri fronteggianti la strada.