Ordinanza contingibile e urgente

Poteri extra ordinem e inefficacia gestionale

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2395

Ordinanze contingibili e urgenti – Acque pubbliche e private – Manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo idrico – Mezzo di soluzione e perimetrazione degli ambiti di competenza – Esclusione

È illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente quale metodo di soluzione e perimetrazione degli ambiti di competenza della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di un corpo idrico (e, dunque, per la soluzione di controversie istituzionali) per assenza sia del presupposto dell’urgenza, sia della contingibilità.

L’inefficacia gestionale del complesso delle pubbliche amministrazioni coinvolte – intesa come mancato raggiungimento di un protocollo operativo di ripartizione dei compiti tra di esse – non può costituire la giustificazione per l’utilizzazione di un potere extra ordinem.

Ordinanza contingibile e urgente

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 luglio 2023, n. 236

Ordinanza contingibile e urgente – Potere del Sindaco – Limite temporale

L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente – alla quale la giurisprudenza amministrativa riconduce anche le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995 e con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate – non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti e, quindi, avere una efficacia indeterminata nel tempo.

Ordinanze contigibili e urgenti

Tar Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2023, n. 1485

Poteri di ordinanza sindacale – Sperimentazione o installazione del 5G – Limiti localizzazioni

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 TUEL richiede, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Sono illegittime le prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, sull’intero territorio del Comune.