Oneri di urbanizzazione

Titoli edilizi e restituzione degli oneri di urbanizzazione

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 7 novembre 2025, n. 3613

Titolo edilizio – Condizioni per il rilascio – Oneri di urbanizzazione e di costruzione – Ratio – Restituzione – Eccezioni – Convenzione urbanistica

Come noto l’art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di corrispondere il suddetto contributo non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio, ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Secondo la stessa giurisprudenza, questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo – non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base. A questo proposito si rileva che le amministrazioni, con la sottoscrizione della convenzione, assumono anche esse degli obblighi (quali consentire la trasformazione di vaste aree del loro territorio e realizzare le opere di urbanizzazione a ciò correlate), confidando nella possibilità di utilizzare gli importi che il privato si obbliga in quella sede a versare per eseguire gli interventi ritenuti necessari ad assicurare un razionale sviluppo territoriale. Se si consentisse al privato di svincolarsi liberamente dal suo obbligo, l’affidamento dell’amministrazione sorto con la sottoscrizione della convenzione urbanistica verrebbe quindi ingiustamente leso. La giurisprudenza sopra citata ha altresì precisato che queste conclusioni valgono sia nelle ipotesi in cui la convenzione è ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato, sia in quella in cui l’intervento non sarà mai attuato, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio.

Titolo edilizio e mancata corresponsione degli oneri di urbanizzazione

Tar Marche, Ancona, sez. II, 29 luglio 2025, n. 629

Titolo edilizio – Perfezionamento – Oneri di urbanizzazione – Diritto di credito alla riscossione – Esigibilità e prescrizione – Termini

Come è noto, il titolo edilizio si perfeziona indipendentemente dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione. A tal fine, va richiamato l’art. 42 del DPR n. 380 del 2001, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all’entità del contributo in caso di mancato pagamento o per il suo ritardo, con la possibilità per i Comuni di tutelarsi mediante la riscossione coattiva. La prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è decennale. Il diritto diventa esigibile e il termine di prescrizione inizia a decorrere, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio. In conclusione, il diritto a riscuotere gli oneri concessori è soggetto a prescrizione decennale, con dies a quo decorrente dal rilascio della concessione.

Ritardi nei pagamenti dei contributi concessori

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7298

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione – Polizza fideiussoria – Inadempimento – Potere sanzionatorio del Comune

In tema di contributo concessorio, nessuna norma condiziona il potere sanzionatorio del Comune, che si inserisce nell’ambito di un rapporto pubblicistico, alla previa sollecitazione di pagamento del fideiussore. L’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il garante, ma ove ciò non accada, essa ha comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo.

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 715

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Silenzio assenso – Presupposti – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione

Il meccanismo del silenzio-assenso in materia edilizia risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove ne sussistano i requisiti di formazione, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge; reputare che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, per contro espressamente prevista.

Il mancato pagamento del contributo di costruzione non preclude l’obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio-accoglimento, dal momento che le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all’ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell’art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo.

Oneri di urbanizzazione

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 19 giugno 2023, n. 10390

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione – Finalità

Il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Pertanto, il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione.