locazione

Concessioni e sub-concessioni di beni demaniali

Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2025, n. 794

Concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia – Riparto delle funzioni amministrative in materia portuale – Porti turistici e commerciali – Competenza di Regione, Comune e Provincia – Delega di funzioni amministrative – Sub-concessione – Recupero del bene – Autotutela esecutiva – Ordine di sgombero – Locazione civilistica

Il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, operato dall’art. 105, comma 2, lett. l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve essere letto alla luce dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in base al quale, salvo espressa diversa disposizione, detto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

L’attribuzione al concessionario, previa autorizzazione dell’autorità concedente, del potere di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, secondo lo schema della sub-concessione di cui all’art. 45-bis del codice della navigazione, espressione del favor dell’ordinamento per l’esternalizzazione del servizio o attività, comporta il potere del concessionario, una volta scaduta la sub-concessione, di attivarsi per il recupero della disponibilità del bene, esercitando, ove il concessionario sia una pubblica amministrazione, i poteri a questa attribuiti dalla legge, compreso il potere di autotutela.

Ai fini della configurazione di un rapporto tra un privato e la pubblica amministrazione quale concessione di un bene pubblico, anziché locazione, non è dirimente l’appartenenza del bene al demanio, quanto piuttosto la presenza nel testo del relativo contratto di precisi indici che dimostrino la natura concessoria e non locatizia del rapporto stesso, tra i quali la presenza di una clausola strutturata sul modello dell’art. 45-bis del codice della navigazione che non vincola il concedente ove il concessionario trasferisca a terzi l’attività svolta nel bene assentito.

Patrimonio disponibile e modalità di affidamento

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 17 dicembre 2024, n. 161/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – Concessione diretta ad un ente del Terzo settore di un’area pubblica a fronte di congruo canone – Realizzazione e gestione di impianti a fonte rinnovabile

La Sezione regionale di controllo per le Marche, con riferimento alla possibilità di disporre da parte di un comune la concessione diretta ad una Comunità di Energia Rinnovabile (associazione non riconosciuta del Terzo Settore) partecipata dallo stesso, di uno spazio pubblico per la realizzazione e gestione da parte della medesima Comunità di un impianto a fonte rinnovabile, prevedendo anche il pagamento da parte della Comunità di un canone stimato congruo, ha affermato il seguente principio di diritto: “è possibile disporre liberamente dei beni patrimoniali disponibili, nei limiti delle buone regole di organizzazione amministrativa e dei principi di trasparenza contrattuale. Al riguardo, l’Amministrazione è libera di attribuire il bene anche al di fuori dell’istituto della locazione, nell’ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera o di un servizio, destinati alla collettività. In tale ultima ipotesi, al fine di stabilire la corretta procedura e normativa applicabile, occorrerà, di volta in volta, stabilire se la concessione abbia ad oggetto il bene, oppure il servizio”.