Interventi di nuova costruzione

Regime giuridico degli interventi di nuova costruzione

Tar Liguria, Genova, sez. I, 3 luglio 2024, n. 480

Intervento di nuova costruzione – Regime giuridico – Impatto sull’assetto del territorio – Titolo edilizio – Realizzazione di muretti – Delimitazione di zone del demanio marittimo – Potere di accertamento – Natura giuridica – Ratio – Indispensabilità

In assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo unico in materia edilizia, il regime di opere quali recinzioni, cancellate e muretti (indipendentemente dalla funzione di muro di cinta o di contenimento) va determinato in base all’impatto effettivo che esse generano sull’assetto del territorio. Pertanto, se i manufatti presentano corpo ed altezza modesti, è sufficiente la s.c.i.a. (già d.i.a.); occorre, invece, il permesso di costruire, qualora producano una significativa trasformazione urbanistico-edilizia, in ragione dell’importanza dimensionale dell’intervento.

Muretti, di altezza ed ingombro modesti, hanno all’evidenza scarsa incidenza sul piano urbanistico-edilizio e, pertanto, non richiedono il permesso di costruire, bensì la segnalazione certificata: onde, ove realizzati, non sono assoggettabili a misura ripristinatoria, ma solo a sanzione pecuniaria.

L’art. 32 cod. nav. attribuisce all’autorità marittima il potere di accertamento della esatta delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, attraverso un procedimento di natura dichiarativa che dev’essere svolto in contraddittorio con gli interessati. Ciò in quanto il demanio marittimo presenta una conformazione variabile nel corso del tempo, a causa dell’azione del mare sulle coste, con la conseguenza che le relative aree possono risultare di incerta perimetrazione e che le mappe catastali divengono spesso inaffidabili a distanza di anni dalla redazione.

In presenza di elementi di incertezza in ordine all’estensione ed ai confini della proprietà demaniale rispetto a quella privata, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero, l’Amministrazione ha l’onere di attivare la speciale procedura di delimitazione delle zone del demanio marittimo prevista dagli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. es. cod. nav., che, in tale ipotesi, assume carattere indispensabile e non può essere supplita con il mero richiamo dei dati catastali.

Luci e vedute

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 ottobre 2023, n. 3113

Intervento di nuova costruzione – Trasformazione di luci in vedute – Titolo edilizio – Verifica limiti privatistici – Istanza in sanatoria

L’apertura di finestre, ovvero la trasformazione di “luce” in “veduta” su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.

In sede di rilascio del titolo abilitativo, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto; ciò, tuttavia, vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

La produzione di un’istanza di sanatoria (che ben può essere presentata in caso di interventi realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività) determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

Titolo edilizio e barriere architettoniche

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, 18 ottobre 2023, n. 159

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Barriere architettoniche – Agevolazioni

Il permesso di costruire deve essere rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente

La finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” è quella di permettere le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche e, a questo fine, introduce una serie di agevolazioni ai fini autorizzatori. Pertanto, la norma è teleologicamente diretta ad eliminare le barriere e, solo in funzione di tale obiettivo, possono avere spazio dette agevolazioni.

Abuso edilizio e ordine di demolizione

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9083

Titolo edilizio – Interventi di nuova costruzione – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Gli interventi di creazione di volume urbanistico necessitano di permesso di costruire.

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Il sol fatto di abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l’irrogazione della vincolata misura ex art. 35 del DPR n. 380 del 2001, rivolta a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza la necessità d’accertare l’epoca di tale realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione d’una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Provvedimenti repressivi e terzi controinteressati

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 16 ottobre 2023, n. 15292

Intervento di nuova costruzione – Provvedimenti repressivi – Terzi controinteressati – Titolo edilizio – Potere inibitorio – Termine

Nell’ambito dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, non sono configurabili terzi controinteressati nei cui confronti occorra instaurare il contraddittorio.

Il potere inibitorio nei confronti della Dia (oggi Scia) previsto dal D.p.r. 380/2001, ratione temporis vigente, è fissato, dall’art.23, co.6 D.p.r. n.380/2001, in trenta giorni dalla ricezione della Dia (rif. co.1 art.23 D.p.r. n.380/2001); tale termine ha carattere perentorio, analogamente a quanto è a dirsi per la Scia, che ha sostituito la Dia anche in ambito edilizio.