Forma scritta

Contratti pubblici e forma scritta

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 4 marzo 2026, n. 4897

Enti locali – Contratti della pubblica amministrazione – Forma scritta ad substantiam – Art. 17 r.d. 2440/1923 – Formazione del consenso – Delibera dell’ente e schema contrattuale allegato – Unità documentale – Validità del vincolo

La Cassazione ha affermato che, ai fini del rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione, non è necessario che proposta e accettazione siano contenute in un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, essendo sufficiente che le dichiarazioni negoziali risultino da atti scritti distinti ma tra loro collegati in modo da formare un unico testo negoziale idoneo a documentare l’incontro delle volontà.

L’interpretazione sistematica dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 consente di ritenere integrato il requisito formale anche quando la proposta negoziale del privato sia incorporata in uno schema contrattuale sottoscritto dallo stesso e allegato alla deliberazione dell’organo dell’ente che conferisce l’incarico, purché tale deliberazione approvi espressamente il contenuto dell’atto negoziale. In tale configurazione, la deliberazione amministrativa, pur mantenendo natura di atto dell’ente, assume funzione di accettazione della proposta negoziale, concorrendo alla formazione del vincolo contrattuale mediante dichiarazione scritta dell’organo rappresentativo. Ne consegue che il requisito formale non può ritenersi violato quando la deliberazione dell’organo competente richiami e approvi lo schema contrattuale allegato e sottoscritto dal contraente privato, poiché l’unità documentale risultante dall’atto deliberativo e dall’allegato contrattuale consente di ricostruire l’incontro delle volontà in forma scritta. In tale ipotesi il contratto con la pubblica amministrazione deve considerarsi validamente perfezionato, con conseguente cassazione della decisione che abbia escluso la sussistenza del vincolo negoziale per difetto di forma.

Sequestro e forma scritta

Cassazione civile, sez. II, 3 maggio 2023, n. 11519

Validità del contratto concluso con l’ente locale – Forma scritta – Sequestro amministrativo di veicoli – Disciplina derogatoria – Redazione del verbale – Instaurazione di un rapporto obbligatorio

In materia di sequestro amministrativo non trova applicazione la normativa di carattere generale che subordina la validità del contratto concluso da un ente locale alla previsione dell’impegno di spesa e all’attestazione della copertura finanziaria. Invero, trova applicazione la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 571 del 1982, la quale attribuisce al pubblico ufficiale procedente il potere di affidare a terzi la custodia dei mezzi sequestrati da documentare mediante la redazione e sottoscrizione di un verbale.

Da tale affidamento deriva la nascita di un rapporto obbligatorio idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per l’amministrazione di appartenenza dello stesso pubblico ufficiale agente.F