evidenza pubblica

Accesso documentale, evidenza pubblica e differimento

Tar Liguria, Genova, sez. I, 12 dicembre 2025, n. 1384

Procedimento amministrativo – Accesso documentale – Differimento – Ratio – Ipotesi applicative – Procedimenti di evidenza pubblica – Accesso civico generalizzato

Per quanto riguarda l’accesso c.d. documentale ex lege n. 241/1990, l’art. 9 del d.p.r. n. 184 del 2006 stabilisce che il differimento è disposto per assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell’art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, oppure per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. La disposizione aggiunge che l’atto di differimento deve indicare la relativa durata. Secondo l’elaborazione pretoria, la scelta di differimento deve figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo, che dia atto della sussistenza di negative interferenze tra l’ostensione documentale e lo svolgimento della funzione amministrativa, ovvero dell’esigenza di proteggere temporaneamente gli interessi dei terzi.

Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di evidenza pubblica ed in quelle concorsuali è legittimo il differimento dell’ostensione degli atti fino al termine del procedimento, a tutela dell’interesse pubblico al riserbo ed alla speditezza delle operazioni di gara.

In effetti, lo svolgimento di una procedura evidenziale rappresenta un’ipotesi paradigmatica in cui l’Amministrazione può differire l’accesso al fine di garantire la regolarità della selezione, essendo evidente che la diffusione delle offerte e degli atti procedimentali prima della conclusione potrebbe pregiudicare la serenità e l’imparzialità degli organi preposti al governo della gara, nonché le esigenze di riservatezza dei partecipanti. Tanto è vero che, nel microsistema normativo dell’accesso nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, l’ostensione delle offerte e dei verbali viene consentita, in favore degli stessi concorrenti, solamente a valle dell’aggiudicazione (cfr. artt. 35-36 del d.lgs. n. 36/2023): tale previsione è espressione di un principio generale valevole per tutti i procedimenti di evidenza pubblica, inclusi quelli per l’assegnazione delle concessioni di beni pubblici.

La potestà di differimento implica una temporanea «sospensione» del giudizio sulla fondatezza dell’accesso, in relazione alla esigenza di preservare sostanzialmente gli altri interessi – pubblici e/o privati – che vengono in giuoco, potenzialmente suscettibili di essere lesi o compressi in ragione della ostensione; presuppone la traslazione nel tempo del divisamento degli interessi; integra, indi, un tertium genus – oltre al diniego e all’accoglimento – di riscontro alla domanda di accesso. Di qui il suo carattere necessariamente transeunte ed interinale, destinato a cessare con la correlata riespansione della potestas di definitiva regolazione di interessi demandata alla Amministrazione.

Le considerazioni svolte con riguardo al differimento dell’accesso documentale valgono a fortiori per l’accesso civico generalizzato o FOIA (freedom of information act).

Infatti, l’art. 5-bis, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce all’Amministrazione il potere di differire l’accesso civico generalizzato a protezione degli interessi pubblici e privati contemplati dai commi 1 e 2, fra i quali vi sono gli interessi economici e commerciali dei terzi.

Secondo la giurisprudenza, poiché l’accesso civico generalizzato non è correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, in presenza di controinteressati lo scrutinio della richiesta risulta orientato dalla massimizzazione della tutela dell’interesse-limite privato alla riservatezza di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Bene demaniale, affidamento e procedura concorrenziale

Tar Puglia, Bari, sez. III, 1° luglio 2025, n. 906

Demanio marittimo, lacuale e fluviale – Concessioni amministrative – Gara pubblica – Non necessarietà – Valutazione discrezionale dei Comuni – Principio di libera concorrenza e della massima valorizzazione

La gara, sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 1-bis, legge 5 agosto 2022, n. 118 (introdotto dal decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 convertito con legge  14 novembre 2024 n. 166) non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.

L’opzione del ricorso o meno alla gara anche per le concessioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art 4, comma 1-bis, legge n. 118 del 2022 va riservata alla valutazione discrezionale dei comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini di massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso.

Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.

Affidamento delle concessioni demaniali e principi dell’evidenza pubblica

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 16 ottobre 2024, n. 17933

Concessioni demaniali – Affidamento mediante gara pubblica – Principi di par condicio, imparzialità e trasparenza – Piano comunale delle coste

Concorsi, evidenza pubblica e sospetto di illeciti penali

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 19 agosto 2024, n. 990

Procedura ad evidenza pubblica – Imparzialità e correttezza – Commissione giudicatrice – Illeciti penali – Principio di precauzione – Caducazione – Revoca – Discrezionalità

La sola verosimile realizzazione dei gravissimi illeciti penali ipotizzati con riguardo ai componenti della Commissione di concorso – ossia diffusione delle tracce e degli argomenti oggetto di prova scritta e orale in favore di alcuni candidati, o attribuzione di votazioni senza alcun reale esame di merito della preparazione dei medesimi – appare circostanza di per sé sufficiente a far dubitare in radice dell’oggettiva correttezza e imparzialità dell’espletamento delle diverse fasi del concorso, nonché degli esiti dello stesso, radicando così in capo all’Amministrazione, anche solo in virtù di un principio di precauzione, l’interesse pubblico del Comune all’integrale caducazione della procedura selettiva, in piena coerenza con i presupposti delineati dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.

La facoltà di revocare un bando concorsuale rientra tra gli ordinari e ampi poteri discrezionali riconoscibili all’Amministrazione, potendo quest’ultima provvedere in tal senso – in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che rendano inopportuna la prosecuzione dell’iter concorsuale – fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori.

Modifiche contrattuali ed evidenza pubblica

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 10 luglio 2024, n. 835

Contratti pubblici – Modifica contrattuale – Condizioni – Fase esecutiva

La modifica contrattuale può essere concordata anche nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ma l’elasticità consentita alle parti in fase esecutiva non può tradursi in una sostanziale elusione delle regole di evidenza pubblica. Devono quindi essere addotti e documentati seri motivi indipendenti dalle parti che non modifichino per altro in modo sostanziale l’oggetto della gara; non trovano spazio invece ortopedie rispetto ad offerte ab origine non sostenibili ovvero modifiche delle condizioni di contratto tali che, ove manifestate in gara, lo avrebbero reso appetibile per ben diverse fasce di mercato.