Espropriazioni

L’occupazione d’urgenza per fini pubblici

Tar Lazio, Roma, sez. V quater, 14 ottobre 2025, n. 17687
Decreto di occupazione d’urgenza per fini pubblici – Onere motivazionale – Destinatari in numero superiore a 50 – Irrilevanza – Indennità di espropriazione – Determinazione provvisoria – Discrezionalità tecnica
L’art. 22 bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 consente all’Autorità procedente all’espropriazione – allorché i destinatari di tale procedimento siano in numero superiore a 50 soggetti – di poter prescindere dalla motivazione in relazione alla urgenza di realizzazione dell’opera pubblica.
Il decreto di occupazione di urgenza, in virtù dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, consente la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione anche in assenza di una preventiva interlocuzione con l’interessato.
Le scelte progettuali dell’Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere pubbliche sono connotate da un ampio grado di discrezionalità tecnica e dalla considerazione di un elevato numero di fattori e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non nei casi di irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.

Espropriazioni e comunicazione di avvio del procedimento

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 10 ottobre 2025, n. 283

Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio procedimento – Ratio – Applicabilità – Procedimenti espropriativi – Dichiarazione di pubblica utilità

La comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sia esplicita che implicita.

L’art. 7 della legge n. 241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi.

La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati.

La partecipazione degli interessati, nel corso della fase che precede la dichiarazione di pubblica utilità, ha il fine di consentire la rappresentazione degli interessi privati coinvolti, prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità; e ciò per realizzare una ponderata valutazione degli interessi in conflitto. Essa vale come primo atto della procedura espropriativa e pertanto si deve verificare in concreto se la valutazione dell’Amministrazione di escludere le comunicazioni personali di avvio dalla procedura in questione risulta ragionevole e coerente col principio di trasparenza ovvero se, per l’inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l’Amministrazione stessa abbia finito per non porre in grado gli interessati di attivarsi per prendere effettiva visione degli atti.