L’occupazione d’urgenza per fini pubblici
Tar Lazio, Roma, sez. V quater, 14 ottobre 2025, n. 17687
Decreto di occupazione d’urgenza per fini pubblici – Onere motivazionale – Destinatari in numero superiore a 50 – Irrilevanza – Indennità di espropriazione – Determinazione provvisoria – Discrezionalità tecnica
L’art. 22 bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 consente all’Autorità procedente all’espropriazione – allorché i destinatari di tale procedimento siano in numero superiore a 50 soggetti – di poter prescindere dalla motivazione in relazione alla urgenza di realizzazione dell’opera pubblica.
Il decreto di occupazione di urgenza, in virtù dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, consente la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione anche in assenza di una preventiva interlocuzione con l’interessato.
Le scelte progettuali dell’Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere pubbliche sono connotate da un ampio grado di discrezionalità tecnica e dalla considerazione di un elevato numero di fattori e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non nei casi di irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
