esenzione

Rifiuti speciali non assimilabili, esenzione TARI e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 13 marzo 2026, n. 5729

Enti locali – Tributi locali – Tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. 1, commi 649 e 682, l. n. 147/2013 e normativa regolamentare locale – Esenzione per produzione di rifiuti speciali e oneri dichiarativi

La Cassazione ha affermato che in tema di TARI l’esenzione o la riduzione tariffaria per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, avviati al recupero a spese del produttore, è indefettibilmente subordinata al rigoroso e tempestivo assolvimento degli oneri dichiarativi e informativi previsti dalla normativa primaria e dai regolamenti comunali. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico e teleologico, l’obbligazione tributaria sorge per il solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di aree nel territorio comunale, operando una presunzione di produttività di rifiuti che ammette la prova contraria esclusivamente nei modi e nelle forme tipizzate dal legislatore e dall’ente impositore.

Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente esige che l’amministrazione sia posta nella condizione di esercitare un tempestivo potere di controllo e verifica dei presupposti agevolativi. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a distinguere l’obbligo dichiarativo originario (o di variazione) concernente la classificazione dell’attività e le superfici interessate, dal distinto onere informativo a cadenza annuale, volto a documentare puntualmente l’avvenuto smaltimento autonomo. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per tali comunicazioni all’ente locale preclude in radice il riconoscimento del beneficio.

L’esito del giudizio è di accoglimento del ricorso del Comune con decisione nel merito di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente e impone una lettura rigorosamente preclusiva circa le modalità di prova del diritto all’esenzione. Il perimetro applicativo dell’agevolazione resta pertanto vincolato all’esatto adempimento procedimentale preventivo nei confronti dell’amministrazione attiva, non essendo normativamente consentito surrogare l’omessa dichiarazione o la mancata tempestiva allegazione documentale mediante la produzione postuma in sede processuale di perizie di parte o altri strumenti probatori atipici.

Esenzione IMU per attività assistenziali

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 31 gennaio 2025, n. 2364

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Esenzione per area fabbricabile

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.