Elezioni comunali
Tar Marche, Ancona, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 794
Elezioni comunali – Procedura di proclamazione – Riparto dei seggi – Meccanismo di prededuzione – “Dissolvimento” della originaria coalizione – Ballottaggio – Candidato sindaco non eletto
Il meccanismo di prededuzione, operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento dell’individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l’ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente.
Il meccanismo della prededuzione è talmente pregnante che trova applicazione anche nell’ipotesi del c.d. “dissolvimento” della originaria coalizione.
Il candidato Sindaco non eletto, ma ammesso al ballottaggio e sostenuto da liste apparentate al secondo turno, deve beneficiare di un seggio detratto dal numero di seggi assegnati alle sole liste che lo sostenevano anche al primo turno.