durata

Titolo edilizio e durata

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 settembre 2025, n. 1452

Titolo edilizio – Termini di efficacia – Decadenza – Elusione – Proroga – Inizio dei lavori nei termini di legge – Onere probatorio

L’inizio dei lavori idoneo a evitare la decadenza del permesso di costruire deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto, consistenti nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

Tale inizio deve essere sempre rapportato all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio autorizzato, in quanto la stessa nozione di inizio lavori è dinamica, dovendosi parametrare all’opera definitiva; l’inizio dei lavori rilevante al fine di impedire la decadenza dal titolo edificatorio deve dunque essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, dovendo essere di entità significativa non prescindendo dalla valutazione dell’opera da eseguire.

L’art. 15 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, che si riferisce ad una decadenza «di diritto», esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga. Richiede invece a tal fine che in ogni caso sia presentata un’istanza di proroga, sulla quale l’amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, nel quale accerti che i presupposti per accogliere l’istanza effettivamente sussistono.

VIA e durata dei provvedimenti autorizzativi

Consiglio di Stato, sez. VII, 1 settembre 2025, n. 7158

Valutazione di impatto ambientale (V.I.A) – Provvedimenti autorizzativi – Durata di efficacia – Riesame

In assenza di una espressa durata temporale della valutazione di assoggettabilità a V.I.A., la giurisprudenza prevalente ha precisato che l’attuale disciplina prevede l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, ma non dispone nulla in ordine alla durata di tale esclusione.

La necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale.

Il principio è in linea con l’indirizzo espresso alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la previsione della durata di efficacia della V.I.A. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (Direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle ‘migliori tecniche disponibili’, necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all’evoluzione dei progetti.

I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della V.I.A., le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la V.I.A., sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto.

La valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni.

Incarichi dirigenziali e durata minima

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 21 maggio 2025, n. 13641

Enti locali – Pubblico impiego – Personale – Dirigenti – Incarichi a contratto negli enti locali a tempo determinato – Durata minima inferiore a tre anni

Gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima, prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

Il piano testuale – che non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all’art. 19, co. 6 cit. – va coordinato con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell‘assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l’esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali; viceversa – a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale.