Sale gioco e “distanziometro”
Tar Campania, Napoli, sez. V, 21 aprile 2026, n. 2554
Giochi – Scommesse – Sala gioco – Distanziometro – Autorizzazione – Eccezione – Trasferimento di titolarità con continuità dell’autorizzazione – Normativa Regione Campania – Percorso pedonale più breve – Nozione – Tutela della salute – Libertà di iniziativa economica
Ai fini dell’applicazione del distanziometro previsto dalla legge regionale della Campania 2 marzo 2020, n. 2, integra una nuova apertura ogni avvio di attività di gioco o scommesse subordinato al rilascio di una prima autorizzazione amministrativa, anche se svolto in locali già destinati in passato ad analoga attività, salvo il solo caso tassativo del trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio.
Il criterio del “percorso pedonale più breve” per il calcolo della distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali, salvo che sussistano concreti impedimenti o rischi elevati alla sicurezza.
Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana.
