Contratti pubblici

Contratti pubblici, salario minimo e competenza legislativa regionale

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 188

Appalti – Concessioni – CCNL – Soglia retributiva minima – Regione Puglia – Inammissibilità delle questioni – Ambito applicativo limitato alle procedure di evidenza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, come modificata dalla legge regionale n. 39 del 2024, che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora quale criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara relativi ad appalti pubblici e concessioni regionali.

Il Governo aveva denunciato la violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per la lesione dell’autonomia della contrattazione collettiva, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., ritenendo che la disciplina incidesse su materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alle sole procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali.

Le misure di self cleaning

Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8353

Contratti pubblici – Consorzio stabile – Requisiti di partecipazione – Estromissione o sostituzione –  Self cleaning – Onere motivazionale – Valutazione – Discrezionalità

L’art. 97 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara.

Con riguardo al self-cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36),  anche a fronte della ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante sulle misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con riferimento all’ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non rilevanza dell’illecito.

La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze che sono oggetto di un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica.

Stipula del contratto successiva alle prestazioni

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 17 giugno 2025, n. 16221

Contratti – Contratti pubblici – Efficacia retroattiva – Esecuzione del contratto – Dies a quo – Nullità del contratto

La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all’effettuazione delle prestazioni, con conseguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale. Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all’esecuzione delle prestazioni sanitarie purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall’inizio dell’anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.

Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l’anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione.

Costi di manodopera e verifica di anomalia

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 28 luglio 2025, n. 14863

Contratti pubblici – Lavori, servizi e forniture – Costi di manodopera – Offerta economica di importo inferiore all’importo base di gara – Verifica di anomalia – Automaticità – Trattamenti salariali minimi

L’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture, di sottoporre automaticamente – escludendo qualsivoglia valutazione di tipo discrezionale da parte dell’Amministrazione – a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 36/2023, l’offerta economica di un concorrente che abbia individuato, a titolo di costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell’importo a base di gara.

Del resto, i costi della manodopera, in quanto componenti effettivi dell’importo a base di gara, possono sì essere soggetti a ribasso, purché l’operatore economico dimostri che tale ribasso sia espressione di una più efficiente organizzazione aziendale e ferma l’inderogabilità dei trattamenti salariali minimi.

Appalti “a corpo”

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 21 luglio 2025, n. 2364

Appalti pubblici – Appalti “a corpo” – Offerta economica – Contenuto essenziale – Computo metrico estimativo – Irrilevanza

Negli appalti da aggiudicarsi a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.

Negli appalti aggiudicati «a corpo» e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti.

L’interpretazione delle clausole dei documenti di gara

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, 3 giugno 2025, n. 163

Contratti pubblici – Lex specialis – Interpretazione – Criteri – Principi di imparzialità e concorrenza

Per l’interpretazione delle clausole della lex specialis trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale.

L’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo.

Il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole.

Le prestazioni migliorative e le varianti

Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 506

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Prestazioni migliorative – Nozione – Ammissibilità – Varianti – Differenze

La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Modifiche contrattuali ed evidenza pubblica

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 10 luglio 2024, n. 835

Contratti pubblici – Modifica contrattuale – Condizioni – Fase esecutiva

La modifica contrattuale può essere concordata anche nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ma l’elasticità consentita alle parti in fase esecutiva non può tradursi in una sostanziale elusione delle regole di evidenza pubblica. Devono quindi essere addotti e documentati seri motivi indipendenti dalle parti che non modifichino per altro in modo sostanziale l’oggetto della gara; non trovano spazio invece ortopedie rispetto ad offerte ab origine non sostenibili ovvero modifiche delle condizioni di contratto tali che, ove manifestate in gara, lo avrebbero reso appetibile per ben diverse fasce di mercato.

Contratti pubblici e RTI verticale

Tar Lazio, Latina, sez. I, 15 marzo 2024, n. 219

Contratti pubblici – RTI verticale – Ratio – Anomalia offerte – Discrezionalità tecnica

Un raggruppamento di tipo verticale è quello in cui il mandatario realizza la prestazione di servizi principale ed i mandanti quelle secondarie, mentre quello orizzontale consiste in una riunione di operatori finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazioni.

 Il r.t.i. verticale, infatti, è connotato dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nel raggruppamento di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.

Nelle gare pubbliche, il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, non potendo essere esteso ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. Stante la natura tecnico-discrezionale della funzione esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, sotto il profilo probatorio, al fine dimostrare la sussistenza del vizio della discrezionalità tecnica, è onere del ricorrente introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia.

Autorizzazioni e principi di diritto pubblico

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 1

Attività economica privata – Soggetti autorizzati – Applicabilità normativa sui contratti pubblici – Gara pubblica – Clausole illegittime – Atti amministrativi – Criteri interpretativi

Ove la procedura avviata dal Comune non sia riconducibile né a un appalto né a una concessione di servizi, avendo l’ente inteso soltanto individuare i soggetti autorizzati a esercitare un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione pubblica, la normativa sui contratti pubblici è applicabile solo  limitatamente ai principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, in quanto ugualmente riconducibili alla comune matrice dell’art. 81 TFUE.

L’accettazione delle regole di partecipazione ad una gara non comporta l’inoppugnabilità di clausole ritenute illegittime, in quanto l’amministrazione non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale.

Agli atti amministrativi si applicano le regole per l’interpretazione del contratto dettate dagli artt. 1362 e ss. Cod. Civ., con priorità dei criteri soggettivi su quelli oggettivi.