Contratti pubblici

Procedure di gara telematiche, “confronto a coppie” e principio di segretezza

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2158

Procedure ad evidenza pubblica svolte tramite piattaforme telematiche – Offerta economicamente più vantaggiosa – Confronto a coppie – Principi di segretezza e sicurezza delle offerte – Principio di collegialità

Nelle procedure di gara aggiudicate ex art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo del confronto a coppie, non viola il principio di collegialità la circostanza che i commissari esaminino individualmente le offerte tecniche, anche mediante download dei documenti dalla piattaforma telematica, purché l’attribuzione dei punteggi avvenga autonomamente da parte di ciascun commissario e le operazioni siano successivamente formalizzate nelle sedute della commissione secondo quanto previsto dalla lex specialis.

Nelle procedure di gara svolte tramite piattaforme telematiche, il mero download delle offerte tecniche da parte dei commissari sui propri dispositivi non è idoneo, di per sé, a dimostrare la violazione dei principi di segretezza e sicurezza delle offerte, in assenza di elementi concreti attestanti alterazioni dei documenti, divulgazioni indebite o interferenze nel processo valutativo, atteso che la tracciabilità delle operazioni informatiche garantisce l’integrità degli atti e la verificabilità delle operazioni di gara.

Contratti pubblici e forma scritta

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 4 marzo 2026, n. 4897

Enti locali – Contratti della pubblica amministrazione – Forma scritta ad substantiam – Art. 17 r.d. 2440/1923 – Formazione del consenso – Delibera dell’ente e schema contrattuale allegato – Unità documentale – Validità del vincolo

La Cassazione ha affermato che, ai fini del rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione, non è necessario che proposta e accettazione siano contenute in un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, essendo sufficiente che le dichiarazioni negoziali risultino da atti scritti distinti ma tra loro collegati in modo da formare un unico testo negoziale idoneo a documentare l’incontro delle volontà.

L’interpretazione sistematica dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 consente di ritenere integrato il requisito formale anche quando la proposta negoziale del privato sia incorporata in uno schema contrattuale sottoscritto dallo stesso e allegato alla deliberazione dell’organo dell’ente che conferisce l’incarico, purché tale deliberazione approvi espressamente il contenuto dell’atto negoziale. In tale configurazione, la deliberazione amministrativa, pur mantenendo natura di atto dell’ente, assume funzione di accettazione della proposta negoziale, concorrendo alla formazione del vincolo contrattuale mediante dichiarazione scritta dell’organo rappresentativo. Ne consegue che il requisito formale non può ritenersi violato quando la deliberazione dell’organo competente richiami e approvi lo schema contrattuale allegato e sottoscritto dal contraente privato, poiché l’unità documentale risultante dall’atto deliberativo e dall’allegato contrattuale consente di ricostruire l’incontro delle volontà in forma scritta. In tale ipotesi il contratto con la pubblica amministrazione deve considerarsi validamente perfezionato, con conseguente cassazione della decisione che abbia escluso la sussistenza del vincolo negoziale per difetto di forma.

Contratti pubblici, salario minimo e competenza legislativa regionale

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 188

Appalti – Concessioni – CCNL – Soglia retributiva minima – Regione Puglia – Inammissibilità delle questioni – Ambito applicativo limitato alle procedure di evidenza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, come modificata dalla legge regionale n. 39 del 2024, che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora quale criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara relativi ad appalti pubblici e concessioni regionali.

Il Governo aveva denunciato la violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per la lesione dell’autonomia della contrattazione collettiva, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., ritenendo che la disciplina incidesse su materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alle sole procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali.

Le misure di self cleaning

Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8353

Contratti pubblici – Consorzio stabile – Requisiti di partecipazione – Estromissione o sostituzione –  Self cleaning – Onere motivazionale – Valutazione – Discrezionalità

L’art. 97 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara.

Con riguardo al self-cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36),  anche a fronte della ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante sulle misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con riferimento all’ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non rilevanza dell’illecito.

La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze che sono oggetto di un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica.

Stipula del contratto successiva alle prestazioni

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 17 giugno 2025, n. 16221

Contratti – Contratti pubblici – Efficacia retroattiva – Esecuzione del contratto – Dies a quo – Nullità del contratto

La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all’effettuazione delle prestazioni, con conseguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale. Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all’esecuzione delle prestazioni sanitarie purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall’inizio dell’anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.

Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l’anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione.

Costi di manodopera e verifica di anomalia

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 28 luglio 2025, n. 14863

Contratti pubblici – Lavori, servizi e forniture – Costi di manodopera – Offerta economica di importo inferiore all’importo base di gara – Verifica di anomalia – Automaticità – Trattamenti salariali minimi

L’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture, di sottoporre automaticamente – escludendo qualsivoglia valutazione di tipo discrezionale da parte dell’Amministrazione – a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 36/2023, l’offerta economica di un concorrente che abbia individuato, a titolo di costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell’importo a base di gara.

Del resto, i costi della manodopera, in quanto componenti effettivi dell’importo a base di gara, possono sì essere soggetti a ribasso, purché l’operatore economico dimostri che tale ribasso sia espressione di una più efficiente organizzazione aziendale e ferma l’inderogabilità dei trattamenti salariali minimi.

Appalti “a corpo”

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 21 luglio 2025, n. 2364

Appalti pubblici – Appalti “a corpo” – Offerta economica – Contenuto essenziale – Computo metrico estimativo – Irrilevanza

Negli appalti da aggiudicarsi a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.

Negli appalti aggiudicati «a corpo» e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti.

L’interpretazione delle clausole dei documenti di gara

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, 3 giugno 2025, n. 163

Contratti pubblici – Lex specialis – Interpretazione – Criteri – Principi di imparzialità e concorrenza

Per l’interpretazione delle clausole della lex specialis trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale.

L’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo.

Il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole.

Le prestazioni migliorative e le varianti

Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 506

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Prestazioni migliorative – Nozione – Ammissibilità – Varianti – Differenze

La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Modifiche contrattuali ed evidenza pubblica

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 10 luglio 2024, n. 835

Contratti pubblici – Modifica contrattuale – Condizioni – Fase esecutiva

La modifica contrattuale può essere concordata anche nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ma l’elasticità consentita alle parti in fase esecutiva non può tradursi in una sostanziale elusione delle regole di evidenza pubblica. Devono quindi essere addotti e documentati seri motivi indipendenti dalle parti che non modifichino per altro in modo sostanziale l’oggetto della gara; non trovano spazio invece ortopedie rispetto ad offerte ab origine non sostenibili ovvero modifiche delle condizioni di contratto tali che, ove manifestate in gara, lo avrebbero reso appetibile per ben diverse fasce di mercato.