Conferenza servizi

La conferenza di servizi semplificata

Tar Toscana, Firenze, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1402

Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi semplificata – Onere motivazionale fondato su pareri chiari, coerenti e non manifestamente illogici – Ammissibilità – Interventi tardivi – Regime giuridico – Valutazioni ambientali – Discrezionalità

L’art. 14-bis della legge 241/1990 prevede che la conferenza decisoria si svolga in forma semplificata e asincrona, con la partecipazione delle amministrazioni competenti che sono chiamate a rendere le proprie determinazioni entro termini perentori. Tali determinazioni devono essere “congruamente motivate” e formulate in termini di assenso o dissenso, eventualmente corredate da prescrizioni o condizioni.

La norma non impone all’amministrazione procedente di esprimere una valutazione autonoma su ogni profilo tecnico o specialistico, ma le consente di recepire e fare proprie le determinazioni delle amministrazioni competenti per materia.

L’amministrazione procedente può legittimamente fondare la propria determinazione conclusiva sui pareri resi dalle amministrazioni competenti, senza necessità di svolgere valutazioni autonome, purché tali pareri siano congruamente motivati.

Il mero rinvio ai pareri negativi espressi dagli enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, è di per sé solo sufficiente a ritenere congruamente motivato il provvedimento con cui l’Amministrazione dà atto della chiusura del procedimento stesso con determinazione sfavorevole.

L’amministrazione procedente, quindi, può recepire le valutazioni tecniche espresse dalle amministrazioni competenti, senza necessità di duplicare l’istruttoria o di sovrapporre valutazioni prive di competenza tecnica specifica. La determinazione conclusiva può essere motivata mediante rinvio ai pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti, purché questi siano chiari, coerenti e non manifestamente illogici.

Gli interventi tardivi delle amministrazioni che si esprimono in Conferenza dei servizi non possono considerarsi nulli e tamquam non esset.

L’art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990, prevede che “le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque, denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Ai sensi di tale previsione, la tardività degli atti interni alla conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi.

L’intero settore delle valutazioni ambientali demandate alle pubbliche amministrazioni è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione delle opere, con la conseguenza che le scelte effettuate dall’amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue.

Conferenza di servizi e assenso delle amministrazioni assenti

Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5535
Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Determinazione conclusiva – Annullamento in autotutela – Assenso delle amministrazioni assenti – Acquisizione
Ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale.
Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 del 1990, l’assenso delle amministrazioni assenti può ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza.

Autorizzazione integrata ambientale, conferenza dei servizi e legittimazione dei Comuni

Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 215

AIA – Conferenza di servizi – Interessi rilevanti – Legittimazione alla partecipazione – Comune

L’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006 impone, all’autorità procedente, di invitare alla conferenza di servizi solo i soggetti titolari di competenze in materia ambientale e il Comune non rientra tra queste ultime.

La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare.

Nell’ambito di una conferenza di servizi per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), avente a oggetto un impianto già esistente per il trattamento di rifiuti pericolosi e per la rigenerazione di olii usati, in un caso nel quale le Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela della salute hanno espresso parere positivo al rilascio del suddetto titolo, per di più basato su una articolata e adeguata motivazione, non sussiste prevalenza del parere contrario del Comune, le cui contestazioni poggiano, peraltro, su motivazioni di carattere sostanzialmente urbanistico, in quanto trattasi di Amministrazione non specificamente preposta alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute (con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio): la conferenza di servizi, infatti, è retta da un criterio maggioritario e, comunque, non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti.

Pianificazione urbanistica

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 4 luglio 2023, n. 979

Pianificazione urbanistica – Conferenza di servizi

L’eventuale positivo parere della conferenza di servizi non ha alcuna forza cogente e pre-decisionale rispetto alle statuizioni del Consiglio comunale. È solo a questi, infatti, che l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconnette le attribuzioni in merito all’adozione di «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

Impianti smaltimento e recupero RSU

Tar Campania, sez. V, 9 giugno 2023, n. 3567

RSU – Installazione impianti di smaltimento e recupero rifiuti – Localizzazione – Conferenza di servizi – Zona agricola

L’assenza, nel provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

L’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla Regione, all’esito di una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La destinazione a zona agricola di un’area ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. Pertanto, non è esclusa la realizzazione, in zona agricola, di un impianto destinato al recupero dei rifiuti.