competenze

Attività produttive, ordine pubblico, revoca delle autorizzazioni e riparto di competenze

Tar Piemonte, Torino, sez. III, 17 novembre 2025, n. 1635

Ordine pubblico – Attività produttive – Sospensione della licenza – Revoca delle autorizzazioni commerciali – Competenza – Ratio

L’art. 100 T.U.L.P.S. stabilisce che “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

L’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che “I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso”.

Dal combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si desume che i Comuni non hanno alcuna competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni in ordine a tale interesse, ma sono tuttavia competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che è l’organo istituzionalmente preposto alla tutela di tale ordine.

Tale assetto normativo rinviene la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare direttamente un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Tar Campania, Salerno, sez. I, 25 luglio 2025, n. 1380

Procedure paesaggistiche – Accertamento di compatibilità paesaggistica – Competenze – Normativa regionale campana – Provvedimenti sanzionatori

Nell’ambito delle procedure paesaggistiche (sia ordinarie che semplificate) che si inseriscono nel procedimento gestito dall’ente locale, il ruolo della Soprintendenza è di co-decisione, i.e. espressione di una vera e propria “cogestione attiva” del vincolo ed in via generale ha ad oggetto l’apprezzamento di merito correlato alla tutela del valore paesaggistico.

L’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica è il dirigente comunale competente e la sua determinazione deve essere preceduta dalla acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza.

Ai sensi della normativa regionale campana, il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che parimenti si iscrive nella sequenza istruttoria come mero atto endoprocedimentale, è obbligatorio ma non vincolante e riguarda la stretta materia dei beni ambientali.

Una volta scaduto il termine per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza, è pacifico che resti in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere/dovere di provvedere, motivatamente e autonomamente.

Ne discende che ugualmente competente ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 167 d.lgs. 42/2004 è il Comune che, al pari della Soprintendenza, è titolare di un potere di cogestione del vincolo paesaggistico e, quindi, esercitabile solo ai fini della tutela del paesaggio, distinguendosi dal potere sanzionatorio spettante, invece, in via esclusiva al Comune ai sensi di una delle previsioni di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 per motivi edilizi.

Farmacie e competenze di Comuni, Province e Regioni

Tar Marche, Ancona, sez. II, 23 luglio 2024, n. 702

Pianificazione urbanistica – Farmacie – Potere istitutivo e distributivo – Competenza di Comuni, Province e Regioni

Mentre il potere di decisione in ordine all’istituzione e all’assetto distributivo delle farmacie nel proprio territorio spetta ai Comuni, ex art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, alle Regioni e alle Province autonome spetta la gestione del concorso per l’assegnazione delle sedi individuate dai Comuni, oltre al potere sostitutivo nel caso espressamente previsto ex art. 1, comma 9, del decreto legge n. 1 del 2011; per cui, non è ravvisabile un autonomo potere di verifica e di controllo da parte della Regione sull’osservanza dell’asserito obbligo di revisione biennale del numero delle sedi farmaceutiche da parte del Comune.

Pianificazione urbanistica e competenze

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 18 aprile 2024, n. 1150

Pianificazione urbanistica – Approvazione delle proposte di piano attuativo – Competenza degli organi di governo del Comune – Responsabile del procedimento – Normativa Regione Lombardia

Dispone l’art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL n. 267/2000 che il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, ha competenza, tra l’altro, sull’adozione di “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. In particolare, si è ritenuto che la Giunta possa approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente), mentre l’esigenza di modifica di quest’ultimo, implicata dal piano attuativo, attiva la competenza del Consiglio.

Con particolare riferimento alla normativa regionale Lombarda, la competenza viene radicata in capo alla Giunta anche in virtù dell’art. 14 comma 1 L.R. 12/2005, a norma del quale: «1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; […]», anche dell’art. 14 comma 1 bis della medesima legge regionale: «1 bis. All’interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi su lotti liberi e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all’articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale».

Il Responsabile del Procedimento, nell’ambito della titolarità del potere istruttorio ad esso conferito dall’art. 6 L. 241/1990, e in virtù dell’art. 14 L.R. Lombardia 12/2005 (per cui lo stesso può richiedere le integrazioni documentali o le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti), può «vagliare la conformità e l’adeguabilità della proposta di Piano attuativo alle norme vigenti, inclusi gli strumenti urbanistici generali; inoltre, tale funzione svolta dal Responsabile del procedimento risponde anche ai principii di efficienza e di speditezza che presiedono all’azione amministrativa, poiché evita che gli organi politico-rappresentativi debbano esaminare istanze palesemente prive dei presupposti o rispetto alle quali è già stato emanato un atto di indirizzo di segno negativo».