Beni culturali

Beni culturali danneggiati e applicazione della sanzione

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 28 novembre 2025, n. 1925

Beni culturali – Obblighi di protezione e conservazione – Violazione – Danno conseguente – Reintegrazione a spese del danneggiante – Impossibilità – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Determinazione

L’art. 160, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”. Il comma 4 stabilisce poi che “Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta e alla diminuzione di valore subita dalla cosa”. La sanzione pecuniaria prevista da quest’ultima disposizione non ha una funzione strettamente repressiva, ma sostanzialmente ripristinatoria, come si desume dal fatto che la stessa viene irrogata – in via alternativa e residuale – quando non sia possibile la materiale reintegrazione dello stato originario del bene culturale e dal fatto che essa debba essere commisurata all’entità del pregiudizio arrecato o al vantaggio illecitamente perseguito dal responsabile. Il successivo comma 5 prevede, infine, che “Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato”. Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione si ricava che la sanzione viene dapprima determinata dal Ministero e poi, in caso di mancata accettazione da parte del soggetto obbligato, la stessa può essere definita dalla commissione, all’esito di un ulteriore segmento procedimentale.

Il fatto che la fase dinanzi alla commissione sia solo eventuale – perché rimessa all’iniziativa del destinatario della sanzione – costituisce ulteriore conferma del fatto che il Ministero possa (e debba) provvedere comunque ad una prima determinazione della sanzione; che rimarrà l’unica applicabile, sia nel caso in cui la nomina della commissione non venga richiesta dall’obbligato, sia quando la nuova fase procedimentale non venga portata a conclusione per inerzia di una delle parti (compresa quella obbligata, che potrebbe trascurare gli adempimenti necessari al concreto svolgimento di questo ulteriore passaggio procedimentale, nell’intento di rinviare, sine die, l’adozione della sanzione di cui è destinataria).

Beni culturali e prescrizioni di tutela indiretta

Consiglio di Stato, sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3575

Tutela dei beni culturali – Prescrizioni di tutela indiretta – Ratio – Discrezionalità – Proporzionalità – Onere motivazionale rafforzato

Le “prescrizioni di tutela indiretta”, previste dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, hanno la funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell’immobile principale (gravato da vincolo “diretto”). I beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale. Il legislatore, pur individuando  le finalità che il vincolo indiretto deve perseguire, ha lasciato non completamente tipizzate le varie prescrizioni  che l’amministrazione può di volta in volta apporre al fine del perseguimento di detti obiettivi.

Nell’esercizio di un potere, connotato da discrezionalità mista, di dettare prescrizioni di utilizzo dei beni sottoposti a vincolo indiretto, il Ministero deve contemperare, da un lato, le esigenze di cura e integrità e, dall’altro, la fruizione e la valorizzazione dinamica del bene culturale. Inoltre, non può escludersi che l’amministrazione tenga legittimamente in considerazione anche interessi ulteriori rispetto a quello culturale.

Lo scrutinio del provvedimento di vincolo indiretto deve condursi anche alla luce del principio di proporzionalità, non solo con riguardo alle componenti della idoneità  e della necessarietà  ma anche con riguardo al profilo della “proporzionalità in senso stretto”, che implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile.

È affetta da deficit istruttorio e motivazionale la prescrizione contenuta nel decreto ministeriale impositivo di vincolo indiretto a tutela di un bene monumentale ospedaliero – che consentirebbe la realizzazione di nuovi edifici totalmente avulsi dal contesto stilistico e tipologico dell’area se destinati a funzione sanitaria – che non trovi supporto negli atti istruttori e in particolare  nella relazione della Soprintendenza  e che si ponga in contrasto con l’esigenza di preservare la cornice ambientale del bene principale. La valutazione di parziale recessività dell’interesse culturale rispetto all’esigenza di realizzare, in prossimità dell’edifico storico, nuove strutture edilizie a vocazione sanitaria deve essere supportata da un’adeguata e rigorosa motivazione, condotta al lume del principio di proporzionalità.

Beni culturali e usucapione

Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2023, n. 14105

Beni pubblici – Beni di rilevanza archeologica – Beni culturali – Usucapabilità

Il bene di proprietà di un Comune che sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, anche se non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né può essere oggetto di usucapione.

Invero, i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi beni culturali tout court a prescindere dell’apposita iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939. L’eventuale successiva apposizione del vincolo archeologico non fa emergere una nuova qualità del bene, bensì si limita ad accertare una qualità che il bene già possiede per le sue intrinseche caratteristiche.

Da ciò ne consegue che, ancor prima dell’apposizione dello specifico vincolo, non possono essere sottratti alla rispettiva destinazione, né possono essere oggetto di usucapione.