attività edilizia libera

Intervento di nuova costruzione e qualificazione del manufatto

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 21 luglio 2025, n. 1249

Intervento di nuova costruzione – Attività edilizia libera – Qualificazione del manufatto – Criterio funzionale – Pertinenza – Caratteri – Recinzioni – Necessarietà del titolo edilizio

Dal punto di vista prettamente edilizio, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili.

Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio.

La distinzione tra l’esercizio dello ius aedificandi, assoggettato a titolo edilizio, ed esercizio dello ius excludendi alios, rientrante nell’attività edilizia libera, va operata caso per caso sulla scorta delle concrete caratteristiche della recinzione realizzata.

In particolare, occorre il preventivo rilascio del titolo edilizio autorizzatorio in caso di recinzione che presenti un basamento in muratura sul quale è infissa la rete.

Sono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios” o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà. Viceversa, è necessario il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria.

L’attività edilizia “libera”

Tar Lazio, Latina, sez. II, 4 giugno 2025, n. 508

Titolo edilizio – Attività edilizia libera – Ambito applicativo – Pertinenze – Requisiti

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) del d.P.R. n. 380/2001, “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”.

Dal soprariportato testo traspare che le opere ivi indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa, laddove: i) siano contenute entro i limiti di permeabilità; ii) per le loro caratteristiche concrete siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (cioè abbiano una portata limitata sia in termini assoluti sia in rapporto al contesto in cui si collocano).

Le pertinenze edilizie devono possedere le seguenti caratteristiche:

i) hanno un nesso oggettivo che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente e funzionale all’edificio principale;

ii) sono sfornite di un autonomo valore di mercato;

iii) non comportano un “carico urbanistico proprio”, in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.