assicurazione

E’ possibile assicurare per responsabilità amministrativo-contabile i progettisti e verificatori dipendenti pubblici

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZ/AUT/2025/QMIG del 17.10.2025  

Progettisti e verificatori – Obbligo di copertura assicurativa – Divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile – Rapporto

Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.

Spese legali e coperture assicurative

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, 25 ottobre 2024, n. 124

Danno erariale – Giunta Comunale – Mandato difensivo – Assicurazione – Spese legali – Condizioni contrattuali – Risarcimento

I componenti della Giunta Comunale che deliberano di affidare un incarico difensivo ad un avvocato esterno all’ente senza verificare e accertare l’eventuale sussistenza di una polizza assicurativa e delle relative condizioni, rispondono del danno erariale pari alle spese legali sostenute dal Comune, quando l’assicurazione sulla base delle condizioni contrattuali avrebbe potuto assumere a suo carico la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale, designando propri avvocati, mentre non sussiste responsabilità per l’eventuale condanna risarcitoria a carico del Comune quando risulta che la chiamata in causa dell’assicurazione è avvenuta per scelta del difensore designato.