Annullamento d'ufficio

Autorizzazione unica ambientale e annullamento d’ufficio

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4859

Autorizzazione integrata ambientale – Valutazione impatto ambientale – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Annullamento d’ufficio – Interessi prevalenti

È legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e della valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, qualora il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale (nella specie, per la presenza, nelle vicinanze dell’impianto, di insediamenti abitativi e di siti sensibili), dovendo peraltro accordarsi prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.

I presupposti dell’annullamento d’ufficio

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 9 maggio 2025, n. 836

Procedimento amministrativo – Annullamento in autotutela – Presupposti – Interessi rilevanti – Comparazione – Discrezionalità – Onere motivazionale rafforzato – Localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni – Programmazione – Obbligo di aggiornamento per il Comune – Normativa Regione Toscana

L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 subordina l’esercizio del potere di autotutela, nelle forme dell’annullamento d’ufficio, al ricorrere di un presupposto “rigido” costituito dall’illegittimità dell’atto da annullare, e dell’ulteriore presupposto ancorato invece a un concetto indeterminato che coincide con l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, diverso dal mero ripristino della legalità violata e da apprezzarsi anche tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Si tratta di un potere connotato da un elevato coefficiente di discrezionalità, improntato alla ricerca del corretto equilibrio fra la legittimità dell’azione amministrativa e la tutela dell’affidamento e della stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento viziato, e che si esprime attraverso una valutazione comparativa sulla quale l’amministrazione procedente è tenuta a motivare, dando conto della contemporanea sussistenza dei presupposti di legge.

L’art. 9 della l.r. n. 49/2011 pone a carico dei Comuni l’onere di aggiornare la propria programmazione relativa alla localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni, sulla base delle proposte contenute nei programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori entro il 31 ottobre di ogni anno. L’obbligatorietà dell’aggiornamento si ricava dalla previsione di cui al quinto comma dell’art. 9, in forza del quale il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale “ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2”: in questo senso non lasciano dubbi il tenore letterale della disposizione, con l’uso – dal valore tipicamente imperativo – del verbo “aggiornare” all’indicativo presente (passivo), e il riferimento alle esigenze di aggiornamento emergenti dai programmi di sviluppo presentati dai gestori, che implica in capo ai Comuni un obbligo quantomeno di verificare il contenuto di detti programmi di sviluppo e di adottare i provvedimenti consequenziali.

Il mancato aggiornamento del programma comunale di localizzazione degli impianti di T.L.C. non giustifica di per sé il diniego dell’autorizzazione richiesta per un impianto che il gestore abbia tempestivamente inserito nel proprio programma di sviluppo della rete, non potendo il Comune opporre al richiedente un mancato aggiornamento della pianificazione imputabile, di fatto, a propria inerzia.

SCIA, permesso di costruire e termine per l’annullamento d’ufficio

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181

Titolo edilizio – SCIA – Intervento edilizio di diverso ambito applicativo – Inefficacia

La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 agosto 2023, n. 1122

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Onere motivazionale rafforzato

Affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

I principi generali che devono essere considerati in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio; di conseguenza, è necessario che l’atto di annullamento rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 1 agosto 2023, n. 268

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale

L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto.

Termine per l’annullamento d’ufficio e false rappresentazioni

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2023, n. 6615

Procedimento amministrativo – Enti locali – Annullamento d’ufficio – Autotutela – Falsa rappresentazione dei fatti – Privato

L’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di legge – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.

L’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente.