acquiescenza

Provvedimento amministrativo, pagamento della sanzione in misura ridotta e acquiescenza

Consiglio di Stato, sez. II, 28 aprile 2026, n. 3325

Provvedimento amministrativo – Acquiescenza – Presupposti – Limiti – Sanzioni amministrative – Pagamento in misura ridotta – Sanzioni accessorie o ripristinatorie – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Collaudo finale – Natura giuridica

In linea generale, sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appare inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnarlo o di proseguire nel giudizio avviato. E in effetti si ritiene che integri tipicamente un comportamento “acquiescente” rispetto alla contestazione di un illecito, il pagamento in misura ridotta della sanzione, quale modalità per estinguere la violazione prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Il relativo esercizio costituisce cioè una facoltà accordata al soggetto cui è contestato un illecito amministrativo per scongiurare il rischio di una sanzione pecuniaria più elevata, in quanto determinata dall’autorità a ciò preposta in un importo individuato tra il minimo e il massimo indicati nella forbice edittale normativamente prevista. Tale facoltà va esercitata entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione pagando una cifra, indicata come «in misura ridotta» in quanto predeterminata nel minor importo tra la terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio dell’importo di quest’ultimo.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria e non comporta acquiescenza rispetto a misure ripristinatorie o reali (nella specie, l’ordine di ripristino dei luoghi ex art. 44, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), ove l’interessato non sia stato reso edotto della loro autonoma e persistente applicabilità.

La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 non integra una ipotesi di carenza del titolo abilitativo né una difformità dalla procedura abilitativa semplificata, trattandosi di adempimento successivo alla ultimazione dei lavori, privo di valenza costitutiva della procedura abilitativa semplificata (PAS), pertanto, non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.