Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 giugno 2026, n. 1171
Servizi pubblici – Gestione integrata dei rifiuti urbani – Disciplina normativa nazionale e della Regione Campania – Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) – Ente d’Ambito – Natura giuridica – Scelta di modalità di gestione – Competenza – Ratio – Proposta obbligatoria o vincolante – Natura giuridica – Conferenza di servizi – Natura giuridica – Decisione “monostrutturata” e “pluristrutturata”
La gestione integrata dei rifiuti urbani è disciplinata, in ambito nazionale, dalla Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Il menzionato decreto da un lato ha abrogato, recependone le disposizioni, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (“attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”), dall’altro ha introdotto significative novità alla disciplina preesistente in materia di gestione dei rifiuti urbani; la principale è rappresentata dall’organizzazione del servizio all’interno di organismi denominati “Ambiti Territoriali Ottimali” (cd. ATO), preposti per l’appunto al servizio di gestione integrata dei rifiuti allo scopo di superare gli inconvenienti – non solo organizzativi ma anche economico/finanziari – dovuti alla frammentazione delle gestioni per singoli enti comunali, e di sfruttare sinergie in grado di consentire una migliore razionalizzazione ed il raggiungimento di economie di scala.
In particolare, l’art. 198, comma 1, lett. a), del menzionato d.lgs. n. 152/2006 prevede che “I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani…”.
Il successivo art. 200 a sua volta prevede che “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale” nel rispetto delle linee guida che la Regione stessa stabilisce, e secondo criteri indicati dalla norma stessa, in particolare secondo quello del “superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”.
Infine, l’art. 201, al comma 2, precisa che “l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”.
In tale quadro la Regione Campania, con legge 26 maggio 2016, n. 14 (recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), ha riordinato la normativa regionale in tema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e definito un riassetto della governance, attraverso l’articolazione del territorio campano, per l’esercizio associato delle funzioni, in sette Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti quale “dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale” (art. 7, comma 1), con vincolo obbligatorio di adesione da parte dei Comuni (ex art. 25, a mente del quale “è fatto obbligo ai Comuni della Campania di aderire all’Ente d’Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti”).
La disciplina regionale ha previsto che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d’Ambito, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25, commi 3 e 4) e, per ciascun ATO, esercita le competenze previste dall’art. 26, ed in particolare, per quanto di interesse, “predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d’Ambito” (le cui previsioni sono vincolanti per i Comuni ex art. 34) ed “individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006” (art. 26, comma 1, lett. c).
L’art. 24 della L.R.C. n. 14/2016, rubricato “Sub Ambiti Distrettuali – SAD” prevede poi la possibilità per l’Ente d’Ambito di deliberare una ulteriore suddivisione del proprio ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (c.d. SAD) “al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza”.
I Comuni ricompresi nei SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione, per la gestione associata di servizi su base distrettuale, mediante stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 24, comma 4); in tale caso ad essi è riconosciuta (ex art. 24, comma 6 bis) la facoltà derogatoria di individuare il soggetto gestore del servizio nel rispettivo territorio (“In deroga alle competenze attribuite all’EdA dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo”).
Il richiamato quadro normativo di riferimento è stato modificato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Campania 8 agosto 2023 n. 19 la quale, nell’ottica di accelerare l’iter amministrativo di affidamento dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti, ha inserito nella L.R.C. n. 14/2016 l’art. 26 bis, rubricato “Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”, che ha imposto a carico dell’EdA stringenti tempistiche: a) per l’individuazione del modello di gestione, da effettuarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 1); b) per l’affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e la stipula dei contratti di servizio, cui procedere nel successivo termine di 150 giorni (comma 2).
Analoghi termini sono stati previsti dal comma 3 a carico dei i Comuni associati attraverso lo strumento della convenzione ex art. 30 TUEL, che si siano avvalsi nell’ambito dei SAD della speciale facoltà derogatoria dell’art. 24, comma 6 bis, sottoscrivendo all’unanimità la convenzione.
La disciplina regionale ha altresì introdotto, al comma 4, in favore dei Comuni dei SAD che non si avvalgono della potestà di cui all’articolo 24, comma 6 bis, la facoltà di formulare una “proposta” sulla forma di gestione del servizio a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione, con obbligo di EdA di valutare la proposta ove proveniente dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, motivando le ragioni dell’eventuale non accoglimento (cfr. art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, che prevede che “I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all’EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L’EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato”).
La Regione Campania, infine, in caso di mancato tempestivo adempimento entro i termini si è riservata l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 39 e 40, comma 3, della medesima legge (art. 26 bis, comma 11).
Come emerge dal quadro normativo sopra delineato, la competenza in punto di scelta di modalità di gestione è riservata all’EdA (art. 26, comma 1, lett. c, L.R.C. n. 14/2016); a tale assetto delle competenze fa eccezione unicamente l’ipotesi in cui i Comuni si siano formalmente convenzionati ex artt. 30 TUEL e 24, comma 6 bis, L.R.C. 16/2014, sottoscrivendo all’unanimità la convenzione, nel qual caso trova applicazione lo speciale modulo derogatorio ad essi riservato. In tal caso, ex art. 26 bis, comma 3, L.R.C. 16/2014, “gli adempimenti di cui al comma 1 [i.e. l’individuazione delle forme di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione] sono approvati dal SAD” e “gli adempimenti di cui al comma 2 [i.e. la delibera dell’affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e la stipula dei contratti di servizio] sono espletati dal Comune all’uopo designato in convenzione”.
Laddove non ricorrano tali condizioni, la competenza decisoria resta incardinata in capo all’Eda, cui i Comuni dei SAD possono solo proporre la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione, proposta che l’EdA è tenuto a valutare (motivando le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato) ove proveniente dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD.
L’attivazione del modulo delineato dalla seconda parte dell’art. 26 bis, comma 4, presuppone quindi, per espressa previsione normativa, non già una mera dichiarazione di intenti, ma il concreto esercizio della facoltà di scelta della modalità di gestione, che si sia estrinsecato in una proposta formulata “a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione” (art. 26 bis, comma 4).
Solo dunque un’effettiva “proposta”, deliberata dai Comuni – e, per essi, dagli organi competenti (ex art. 42 lett. e) TUEL) – e sorretta da documentate valutazioni, compendiate in apposita relazione, fa sorgere in capo all’EdA (ove condivisa dai Comuni che esprimano la maggioranza della popolazione del SAD) l’obbligo di valutazione e puntuale motivazione dell’eventuale mancato accoglimento.
La ratio della L.R.C. 7 agosto 2023, n. 19, che ha introdotto nel corpo della L.R.C. n. 14/2016 il più volte citato art. 26 bis, è evidentemente, come emerge dalla relazione illustrativa al DDL, quella di accelerare i processi di affidamento (“la piena attuazione della pianificazione d’Ambito, attraverso l’affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell’impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana”) e di rafforzare, in tale prospettiva e alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale, la governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti (cfr. già richiamata relazione illustrativa ove si legge “alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, si rende necessario procedere all’adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all’individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all’affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l’adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione”).
Tala ratio si è tradotta, in concreto, nell’individuazione di una vera e propria road map, attraverso stringenti termini per l’attuazione, da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti, degli adempimenti prescritti dalla legge regionale, presidiati anche attraverso lo specifico richiamo ai poteri sostitutivi della Regione.
La disposizione di cui all’art. 26 bis, comma 4, deve essere innanzitutto letta in coerenza con la ratio della L.R. 7 agosto 2023, n. 19 (che tale disposizione ha introdotto) come sopra riepilogata al § 20.8. La facoltà riconosciuta ai Comuni deve essere pertanto interpretata nel senso di non frustrare le finalità complessive della riforma, di stampo prettamente acceleratorio.
Ciò si traduce, ad avviso del Collegio, nell’inesistenza di un onere dell’EdA (non solo di attendere, a fronte della scadenza del termine legislativamente fissato, la formale presentazione di una proposta, allo stato solo preannunciata, ma anche) di valutare, specificamente motivando le ragioni del suo mancato accoglimento, una proposta pervenuta a valle della (ormai già deliberata) scelta del modello di gestione, a distanza peraltro di cinque mesi dall’adozione della relativa delibera (e di circa un anno dall’entrata in vigore della norma che ha attribuito ai Comuni la relativa facoltà di proposta).
L’articolo deve essere infatti interpretato anche in ragione della sua collocazione topologica nell’ambito di un complesso normativo volto a cadenzare, in modo sequenziale, una serie di adempimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi avuti di mira dal legislatore regionale e, in particolare, subito dopo il comma 3, che prevede stringenti termini per la scelta della gestione e del successivo affidamento con riguardo ai “Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 6 bis del medesimo articolo”, risultando distonico ipotizzare che il legislatore abbia inteso disinteressarsi delle tempistiche di definizione dei procedimenti con riferimento ai soli Comuni che non si siano avvalsi di tale facoltà, ai quali sarebbe concesso, in qualsiasi momento e al di fuori della road map definita, di rimettere in discussione le modalità di gestione.
Deve infatti osservarsi che, secondo una tripartizione invalsa in dottrina, la proposta (che rappresenta l’atto con cui un organo amministrativo non solo sollecita l’avvio del procedimento, ma indica anche il contenuto del futuro provvedimento) può avere natura facoltativa, allorchè l’organo competente può procedere anche in difetto di essa e può discostarsene, motivando sul punto; obbligatoria, quando essa rappresenta un atto di impulso indefettibile, senza il quale non può iniziarsi il procedimento, pur potendo l’organo competente – laddove pervenuta – discostarsene motivatamente; vincolante, nei casi in cui l’organo competente non può né procedere in difetto di proposta né adottare una decisione difforme dal suo contenuto.
La natura della proposta incide profondamente sulle conseguenze destinate a prodursi laddove l’iter amministrativo non segua il suo fisiologico corso, che vede la proposta, in quanto atto di impulso, precedere e non seguire il provvedimento.
Mentre infatti il difetto di proposta obbligatoria o vincolante si traduce nell’illegittimità del provvedimento finale, che in essa trova un suo indefettibile presupposto (con l’ulteriore corollario che, venendo in rilievo un potere amministrativo non ancora esercitato, il giudice investito della questione “non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5 del 2015), laddove invece la proposta sia meramente facoltativa, non solo la sua carenza non inficia la validità del provvedimento adottato in quanto non prescritta come elemento necessario della fattispecie procedimentale, ma la sua presentazione posteriormente all’adozione dell’atto decisorio perde la funzione “genetica” di impulso alla formazione della volontà amministrativa e può, ad avviso del Collegio, essere assimilata, sul piano sistematico, ad un’istanza di riesame della decisione adottata, a fronte della quale, in omaggio ai generali principi, non è configurabile un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione procedente (“in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l’esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela” ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7445).
Deve pertanto ritenersi che l’art. 26 bis, comma 4, interpretato alla stregua della segnalata esegesi sistematica e teleologica, vada inteso nel senso per cui l’obbligo di valutare nel merito la proposta motivando “le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato” sia configurabile solo ove l’EdA non abbia già proceduto ad individuare la modalità di gestione.
Quanto alla natura della conferenza, deve rammentarsi che la conferenza c.d. istruttoria, disciplinata dall’art. 14, comma 1, l. n. 241/1990, è indetta, di regola, “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo”, mentre la conferenza c.d. decisoria (il cui paradigma si rinviene nell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990) è indetta, sempre, “quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche”.
Il discrimine fra le due tipologie di conferenza è dunque rappresentato dalla natura mono o pluristrutturata della fase decisoria.
In altri termini, laddove vi sia una sola amministrazione competente a decidere (c.d. decisione monostrutturata) la conferenza ha la funzione di acquisire la posizione di altri soggetti pubblici portatori di interessi coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo (sostituendo o integrando la fase istruttoria, da cui la relativa denominazione), fermo restando che la competenza decisionale resta incardinata in capo all’autorità procedente, che provvederà ad adottare autonomamente le proprie determinazioni tenendo conto degli elementi acquisiti nel corso della conferenza.
Nel caso in cui, invece, la fase decisionale si configuri quale pluristrutturata, risultando necessarie, in vista dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, manifestazioni di volontà o di giudizio di altre amministrazioni coinvolte (pareri, concerti, intese, nulla osta o atti di assenso comunque denominati) la conferenza sarà, per l’appunto decisoria, e la determinazione motivata della sua conclusione “sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” (art. 14 quater l. n. 241/1990).
